Responsabilità per negligenza delle banche nei confronti del cliente correntista
30 Luglio 2024
Tizio domandava al Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Unicredit e Banca Toscana Spa, esponendo di aver predisposto due assegni bancari, muniti di clausola di non trasferibilità ed emessi all'ordine «mio proprio» per Euro 75.000,00 ciascuno, presso la Banca Toscana. Tizio aveva poi consegnato i due assegni a Caio, affinché li depositasse sul conto corrente di Tizio presso Unicredit spa. Tuttavia, Caio aveva sottratto i soldi a Tizio incassando direttamente gli assegni, negoziandoli presso la Unicredit con l'aggiunta della dicitura «per conoscenza e garanzia». Si opponevano al decreto entrambe le banche, ma la loro opposizione veniva rigettata e il Tribunale le riconosceva solidalmente responsabili per negligenza nei confronti di Tizio. I due istituti di credito, allora, adivano la Corte territoriale, affermando un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo a Tizio, che desumevano dal fatto che lo stesso avesse consegnato volontariamente gli assegni a Caio, facendo credere alle banche che quest'ultimo agisse quale suo rappresentante. Tuttavia, la Corte d'appello rigettava l'impugnazione, poiché era onere probatorio delle banche dimostrare che il danno si era prodotto anche per il comportamento del danneggiato, cosa che non avevano dimostrato. Inoltre, specificava il giudice di secondo grado, la clausola di non trasferibilità e l'emissione degli assegni «a mio proprio» implicavano necessariamente che la consegna materiale degli assegni da parte di Caio e la sua sottoscrizione della clausola «per conoscenza e garanzia» consentissero di ritenerlo un mero fidefaciente, con conseguente esclusione di ogni altra veste. Le due banche impugnavano la sentenza in Cassazione, ma quest'ultima rigettava il ricorso, stabilendo che la girata per l'incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere (qui Unicredit) diverso dal trattario (qui Banca Toscana), identificata nella clausola «per conoscenza e garanzia», apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché viola l'art. 43, comma 1, legge assegni, ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità dell'emissione e circolazione del titolo pervenutole, la cui violazione determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria, la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze causali di ciascuna nella produzione dell'evento. |