Controlli a distanza: anche l’uso del telepass deve rispettare i limiti dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?
01 Agosto 2024
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 Stat. lav., sono utilizzabili, invocando i cc.dd. controlli difensivi, i dati di geolocalizzazione acquisiti per mezzo del telepass afferenti agli spostamenti del lavoratore? È sufficiente che il datore dimostri di aver informato il lavoratore con riferimento all'impiego di altri strumenti impiegati per l'esercizio dell'attività lavorativa (es. cellulare aziendale)? Per “controlli difensivi” sui dipendenti si intendono quelli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro, i quali siano illeciti o lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale e, dunque, non volti ad accertare l'inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali. Il datore può ricorrere anche ai controlli tecnologici in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, dovendo comunque il controllo riguardare dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 Stat. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604/1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Suddette precisazioni devono ritenersi valevoli anche per il caso di installazione dell'apparecchio telepass sull'autovettura aziendale utilizzata dal lavoratore per l'esecuzione delle proprie prestazioni. Il datore è tenuto a dimostrare di aver rispettato gli adempimenti dovuti in punto di informazione del dipendente, non potendosi sostenere che l'informazione già fornita per uno degli strumenti consegnati e impiegati sia sufficiente per tutti quelli ulteriori affidati al medesimo lavoratore, che, sebbene necessari per la prestazione lavorativa, ne permettono il controllo degli spostamenti. Proprio in ragione all'eccezionale deroga che la norma prevede in tema di utilizzabilità dei dati acquisiti con tali strumenti per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, è necessario che la condizione indicata dalla norma sia attuata per ciascuno strumento. |