Finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata della crisi (art. 22 c.c.i.i.)
A fronte di un'esigenza particolarmente sentita nella prassi, viene compresa tra i “finanziamenti in qualsiasi forma”, che possono essere autorizzati dal tribunale in sede di composizione negoziata della crisi ai fini del riconoscimento della prededuzione [art. 22 comma 1, lett. a), c.c.i.i., di cui lo schema di decreto propone l'integrale sostituzione], la richiesta di emissioni di garanzie e la riattivazione delle linee di credito sospese a seguito di accordo con la banca e l'intermediario finanziario.
In ogni caso (art. 16 comma 5, c.c.i.i.) l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. Tuttavia, la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.
Stante l'ordito normativo, ne discende che l'accesso alla composizione negoziata della crisi, di per sé solo, non può consentire agli istituti bancari e finanziari la sospensione o la revoca degli affidamenti, salvo che – a prescindere dall'accesso alla composizione negoziata – non sussistano le condizioni previste dalla disciplina di vigilanza, ovvero l'oggettiva assenza di merito creditizio dell'imprenditore.
E, pertanto, non vi è un divieto assoluto di revoca o sospensione degli affidamenti, ma un divieto nel caso in cui la motivazione sia costituita dalla sola circostanza dell'accesso alla composizione negoziata della crisi.
Si giustifica, così, la novella di cui all'art. 22 comma 1, lett. a), c.c.i.i., in cui è prevista la possibilità, da parte dell'imprenditore, di chiedere al tribunale non una riattivazione delle linee di credito sospese imposta unilateralmente, ma di poter contrarre un “accordo” in tal senso con gli Istituti bancari e finanziari, ai fini del riconoscimento della prededucibilità. In guisa che gli Istituti, nel convenire con l'imprenditore la riattivazione delle linee di credito, siano tutelati dall'autorizzazione del tribunale e conseguente riconoscimento della prededucibilità.
Va evidenziato appena che l'autorizzazione da parte del tribunale a contrarre finanziamenti rileva ai soli fini del riconoscimento della prededuzione, posto che l'assenza di spossessamento consente, all'impresa che abbia intrapreso il percorso della composizione negoziata, di contrarre finanziamenti, rilasciare garanzie o riattivare le linee di credito, ma anche di farsi finanziare dai soci o da una o più società appartenenti al medesimo gruppo. L'intervento del tribunale è infatti previsto e concepito solo per ottenere la prededucibilità dei crediti scaturenti dall'atto autorizzato, ad eccezione del caso previsto dalla lett. d), dove l'autorizzazione è funzionale ad ottenere gli effetti connessi alla cessione di azienda e, in particolare, l'esclusione della solidarietà passiva tra cedente e cessionario).
Sempre all'art. 22 c.c.i.i. vengono introdotti poi il comma 1- bis ed il comma 1- ter.
Una volta che il provvedimento di autorizzazione sia stato concesso dal tribunale, esso può trovare esecuzione non solamente in costanza di trattative ai fini della composizione negoziata della crisi, ma anche successivamente alla chiusura della stessa.
Ciò è possibile con la sussistenza alternativa di due condizioni: la prima, che sia espressamente previsto nel provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale; la seconda, che sia indicato nella relazione finale dell'esperto.
In effetti, la locuzione alternativa adoperata dal legislatore, ovvero il termine “o”, sorprende alquanto, poiché offrirebbe il destro ad una sorta di sostituzione dell'esperto all'emissione del provvedimento autorizzativo da parte del tribunale.
In ogni caso, con l'introduzione del comma 1-bis si intende esplicitare che le autorizzazioni richieste dall'impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione anche dopo la chiusura delle trattative.
La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l'assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l'attività posta in essere per la ristrutturazione, fa sì che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere successivo al deposito della relazione finale dell'esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell'istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc.).
Infine, con il comma 1-ter, la prededucibilità dei finanziamenti opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.
Si chiarisce dunque che la prededuzione rappresenta una caratteristica del credito che vale solo nell'ambito di eventuali future procedure esecutive o concorsuali e che il suo riconoscimento non dipende dagli esiti della composizione negoziata.
Si ribadisce in altre parole che l'esito non rileva, dato che la prededuzione è una caratteristica del credito destinata ad operare se e quando si agisce forzatamente sui beni dell'impresa.