Sinistro mortale e risarcimento del danno parentale alla famiglia allargata
01 Agosto 2024
In tema di liquidazione del danno da perdita parentale vanno esaminate le relazioni esistenti tra le vittime e gli attori e il loro reale dispiegarsi nella vita quotidiana alla luce, nel caso in questione, dei rilievi mossi dalla convenuta (la compagnia assicuratrice) sulla risarcibilità di tale pregiudizio in quanto lo stesso «non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) ma deve essere allegato e provato da chi intende farlo valere, sottolineando che la possibilità di provare per presunzioni non esonera l'attore di darne concreta allegazione e prova». Come evidenziato dal Tribunale: «Atteso che un'interpretazione volta a ritenere che la differenza tra risarcibilità e non risarcibilità sia basata unicamente sul rapporto di parentela esistente implicherebbe una violazione dell'art. 3 della Cost., in quanto rapporti aventi le medesime caratteristiche sarebbero trattati diversamente sulla base di un elemento meramente occasionale ed accidentale e tenuto conto delle più recenti pronunce della Suprema Corte, secondo la quale, il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo “esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio” (Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20835), si procede alla valutazione delle risultanze istruttorie». Valutate le risultanze, stabiliva il giudice trattarsi di un caso di famiglia allargata in cui più nuclei originari si sono trovati a condividere un genitore con i figli dell'altro, rapporti che la giurisprudenza consente di valutare con ampi margini di discrezionalità. Applicava i criteri tabellari di Milano 2022 per la liquidazione del danno. |