La discrezionalità della PA non esclude la presunzione di responsabilità per danni da custodia
02 Agosto 2024
Una donna, mentre passeggia con il coniuge e degli amici nel Comune di Fabrizia, cade con una gamba in un tombino - lasciato senza copertura e non segnalato - sito ai margini della strada, riportando lesioni. Cita in giudizio il Comune per il risarcimento danni, che le viene riconosciuto sia in primo che in secondo grado. Il Comune ricorre in Cassazione, fondando l'impugnazione su due motivi:
La Corte, però, respinge il ricorso, ribadendo che la discrezionalità delle scelte con finalità di interesse pubblico di cui gode la PA non esclude la presunzione di responsabilità per i danni da custodia ex art. 2051 c.c. Difatti, in questi casi, la disattenzione del pedone su strada pubblica è irrilevante, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di legittimità (Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761), secondo il quale «l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.». |