Diritto di installare una canna fumaria e disciplina delle parti comuni

La Redazione
02 Agosto 2024

La vicenda in esame origina dal ricorso presentato da una condomina in opposizione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva confermato il diniego del condominio all'installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale per l'uso di un locale di somministrazione di cibo e bevande condotto in locazione.

La Corte distrettuale, infatti, aveva stabilito che l'installazione della canna fumaria non violava l'art. 1102 c.c., non alterando il decoro architettonico né impedendo il pari uso agli altri condomini, ma aveva escluso la responsabilità del condominio per l'abuso, ritenendo legittima la negazione dell'autorizzazione.

Di qui, il ricorso in Cassazione della condomina, che lamenta la violazione dell'art. 2043 c.c., in quanto la sentenza non aveva considerato che l'amministratore del condominio aveva rifiutato la consegna delle chiavi per l'accesso alla chiostrina, necessario per procedere all'installazione della canna fumaria.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando che la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione il rifiuto della consegna delle chiavi come impedimento all'esercizio del diritto di pari uso delle parti comuni da parte del conduttore, ai sensi dell'art. 1102 c.c.

Il conduttore di un'unità immobiliare in condominio, infatti, ha il diritto di installare una canna fumaria per l'esercizio di un'attività commerciale, purché non alteri la destinazione delle parti comuni e non pregiudichi il pari uso da parte degli altri condomini, e che il condominio non può ostacolare questo diritto rifiutando la consegna delle chiavi per l'accesso alle aree comuni necessarie per l'installazione.

La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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