Cram down fiscale nel concordato in continuità: il tribunale di Bari per la tesi estensiva

La Redazione
08 Agosto 2024

Il tribunale aderisce alla tesi che ritiene ammissibile lo strumento del cram down fiscale/contributivo nell’ambito del concordato preventivo in continuità, attesa la ratio comune ai due strumenti: il superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all’alternativa liquidatoria.

A seguito della mancata approvazione, da parte dei creditori divisi in classi, di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, la società debitrice depositava un'istanza di cram down fiscale ex art. 88 comma 2-bis, c.c.i.i. e di omologazione della domanda di concordato ex art. 112 comma 2, c.c.i.i. All'istanza si opponeva l'Agenzia delle entrate.

Il tribunale di Bari è chiamato a risolvere, dunque, la nota questione attinente all'ammissibilità del ricorso al cram down fiscale/contributivo nell'ambito del concordato preventivo in continuità.

Come noto – e anche il tribunale ne dà conto – nella giurisprudenza di merito si fronteggiano sul punto due diverse tesi:

  • Una tesi restrittiva, che sostiene la possibilità di omologazione forzosa nel solo concordato liquidatorio (in sentenza è citata C. Appello Firenze, 31 ottobre 2023, di conferma del Trib. Lucca 18 luglio 2023; recentemente, abbiamo pubblicato Trib. Cosenza 12 luglio 2024, rel. Familiari, che ritiene determinante il richiamo, da parte dell'art. 88 comma 2-bis, delle percentuali previste dal comma 1 dell'art. 109 per l'approvazione del concordato liquidatorio e non anche quelle del comma 5 relativo al concordato in continuità aziendale);
  • Una tesi estensiva, secondo la quale il cram down sarebbe consentito sia nel concordato liquidatorio che in quello in continuità. Si evidenzia come, in alcune pronunce di merito, a favore di tale soluzione venga valorizzato “il richiamo, nel secondo comma dell'art. 88, ai contenuti dell'attestazione indipendente del professionista, comprensiva, nel concordato in continuità aziendale, della sussistenza di un trattamento non deteriore”.

Il tribunale di Bari dichiara di condividere «l'interpretazione estensiva in considerazione della ratio dell'istituto, finalizzata al superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistente in entrambi gli strumenti di composizione della crisi, opzione interpretativa peraltro recepita nel correttivo del codice della crisi d'impresa».

Su altro fronte, il tribunale richiama l'orientamento che esclude la meritevolezza quale ulteriore requisito dell'omologa forzosa, osservando come il sistema concorsuale non preveda, «quale condizione d'ammissibilità della domanda di concordato, una percentuale minima e fissa di soddisfazione dei creditori chirografari, ferma restando la valutazione di condotte abusive, che non è tuttavia ricollegabile automaticamente ad una misura predeterminata di ripagamento dei creditori non assistiti da cause di prelazione».

Ancora, si precisa che, ai fini dell'art. 88 comma 2-bis, c.c.i.i., l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia da considerarsi “determinante” ogni qual volta la sua mancanza impedisca l'omologazione, ossia, nel concordato liquidatorio, il raggiungimento della maggioranza e, nel concordato in continuità, l'approvazione da parte di tutte le classi o la ricorrenza delle condizioni del secondo comma dell'art. 112 c.c.i.i.

Infine, si afferma che «il secondo comma dell'art. 84 del Codice della Crisi qualifica la continuità aziendale in senso oggettivo quale rimedio di soluzione della crisi, a tutela dei creditori e, nei limiti del possibile, dei posti di lavoro, indipendentemente dall'identità dell'imprenditore che la svolga.

La declinazione in forma diretta od indiretta appare dunque quale mera distinzione logica nell'ambito di un'unica categoria, nella quale trovano applicazione i criteri distributivi di priorità assoluta e relativa, in relazione ai valori disponibili, di liquidazione e di surplus».

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