Cram down fiscale nel concordato in continuità: il tribunale di Bari per la tesi estensiva
08 Agosto 2024
A seguito della mancata approvazione, da parte dei creditori divisi in classi, di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, la società debitrice depositava un'istanza di cram down fiscale ex art. 88 comma 2-bis, c.c.i.i. e di omologazione della domanda di concordato ex art. 112 comma 2, c.c.i.i. All'istanza si opponeva l'Agenzia delle entrate. Il tribunale di Bari è chiamato a risolvere, dunque, la nota questione attinente all'ammissibilità del ricorso al cram down fiscale/contributivo nell'ambito del concordato preventivo in continuità. Come noto – e anche il tribunale ne dà conto – nella giurisprudenza di merito si fronteggiano sul punto due diverse tesi:
Il tribunale di Bari dichiara di condividere «l'interpretazione estensiva in considerazione della ratio dell'istituto, finalizzata al superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistente in entrambi gli strumenti di composizione della crisi, opzione interpretativa peraltro recepita nel correttivo del codice della crisi d'impresa». Su altro fronte, il tribunale richiama l'orientamento che esclude la meritevolezza quale ulteriore requisito dell'omologa forzosa, osservando come il sistema concorsuale non preveda, «quale condizione d'ammissibilità della domanda di concordato, una percentuale minima e fissa di soddisfazione dei creditori chirografari, ferma restando la valutazione di condotte abusive, che non è tuttavia ricollegabile automaticamente ad una misura predeterminata di ripagamento dei creditori non assistiti da cause di prelazione». Ancora, si precisa che, ai fini dell'art. 88 comma 2-bis, c.c.i.i., l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia da considerarsi “determinante” ogni qual volta la sua mancanza impedisca l'omologazione, ossia, nel concordato liquidatorio, il raggiungimento della maggioranza e, nel concordato in continuità, l'approvazione da parte di tutte le classi o la ricorrenza delle condizioni del secondo comma dell'art. 112 c.c.i.i. Infine, si afferma che «il secondo comma dell'art. 84 del Codice della Crisi qualifica la continuità aziendale in senso oggettivo quale rimedio di soluzione della crisi, a tutela dei creditori e, nei limiti del possibile, dei posti di lavoro, indipendentemente dall'identità dell'imprenditore che la svolga. La declinazione in forma diretta od indiretta appare dunque quale mera distinzione logica nell'ambito di un'unica categoria, nella quale trovano applicazione i criteri distributivi di priorità assoluta e relativa, in relazione ai valori disponibili, di liquidazione e di surplus». |