Cancellazione della pregressa cancellazione di una società
08 Agosto 2024
Può disporsi una cancellazione, anche d'ufficio della pregressa cancellazione di una società (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., solo ove sia provato che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. Una volta intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all'estinzione della società non può vertere più sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla medesima società. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. |