Il contratto di mutuo ipotecario può costituire titolo esecutivo o è condizionato?
06 Agosto 2024
Qualora un precetto abbia ad oggetto un contratto di mutuo, al fine di accertare se questo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre innanzitutto verificare, mediante l'interpretazione del contratto stesso e degli atti accessori ad esso collegati (quali ad es. l'atto di erogazione e quietanza, quietanza a saldo ove esistente, etc.), se il contratto contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata. Nel caso di specie, il contratto di mutuo ipotecario, il quale stabilisce che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia, non può essere inteso come un c.d. "mutuo condizionato" (per sua natura avente ad oggetto un diritto di credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, come da recente – e discussa, anche dal provvedimento in oggetto - pronuncia della Cassazione, Cass. civ. sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007). Quindi, il giudice può ritenere detto contratto un titolo esecutivo, verificata la ricorrenza dei suddetti requisiti (elementi del contratto di mutuo e atti accessori), in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, co. 2, c.p.c Se vuoi approfondire l'argomento, clicca qui per non perderti la Giurisprudenza commentata della Prof.ssa Roberta Metafora, a commento di Cass. civ. sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, sull'esecutività del contratto di mutuo condizionato. |