Società gestita da amministratore giudiziario: di chi è la responsabilità per gli inadempimenti?

La Redazione
06 Agosto 2024

La Cassazione invoca l'intervento delle Sezioni Unite in merito alla sussistenza o meno della responsabilità patrimoniale dello Stato per le obbligazioni assunte dall'amministratore giudiziario cui è affidata una società sottoposta a misura cautelare.

Una società veniva sequestrata e poi definitivamente confiscata in base alla l. n. 575/1965, poiché riconducibile ad un soggetto - socio unico di fatto – indagato per associazione mafiosa, a cui il Tribunale competente aveva applicato la misura di prevenzione personale. Con lo stesso provvedimento, veniva nominato un amministratore per la società, sotto il controllo del giudice delegato. Dopo il sequestro - e prima che intervenisse la confisca - l'amministratore giudiziario, nell'espletamento dell'attività di gestione aziendale per conto della società sequestrata e previa autorizzazione del giudice delegato, acquistava una fornitura di cemento da una società terza che, in seguito alla confisca, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze nonché dell'Agenzia del demanio per il pagamento di quella fornitura. Le due amministrazioni proponevano opposizione, accolta dal Tribunale competente, il quale riteneva che le amministrazioni fossero tenute al rimborso delle sole spese di amministrazione e custodia e non di quelle relative alla fornitura in questione, cui doveva rispondere soltanto la società con il suo patrimonio. Tale decisione veniva riformata in sede d'appello, che riconduceva tale pagamento agli obblighi gravanti sulla P.A., anche perché la società ormai confiscata apparteneva, secondo la Corte, al patrimonio disponibile dello Stato. Avverso tale pronuncia ricorreva il Ministero dell'economia e finanze, adducendo che sequestro e confisca non fanno venir meno la società come soggetto autonomo di diritto, con una propria responsabilità patrimoniale perfetta; dunque, per le obbligazioni contratte dalla società, sia pure a mezzo dell'amministratore giudiziario, risponderebbe la sola società con il proprio patrimonio. Peraltro, secondo il ricorrente, lo Stato è obbligato ad anticipare le spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni (art. 2, l. n. 575/1965), che ricomprendono il compenso dell'amministratore e le somme necessarie alla custodia del bene strettamente intesa, ma non le obbligazioni assunte per proseguire l'esercizio dell'attività di impresa.

La Terza sezione ha rilevato che sì la società mantiene la sua soggettività, ma non per questo si può assumere che debba rispondere di ogni debito contratto nel suo interesse con tutto il suo patrimonio, in quanto una legge speciale (l. n. 575/1995) fa obbligo allo Stato di intervenire, anche economicamente, nella gestione della società attraverso la nomina, fin dal giorno del sequestro, di un amministratore giudiziario (e non di un semplice custode), che esercita la sua attività sotto il controllo e previa autorizzazione - quanto ai singoli atti compiuti nella gestione dell'azienda - del giudice delegato, anticipando spese che, in quella gestione, si presentano come di ordinaria amministrazione. Difatti, se l'impegno finanziario dello Stato ex art. 2, l. n. 575/1965 fosse limitato alla mera custodia e amministrazione dei beni, senza alcuna attenzione verso l'attività di impresa, ciò contrasterebbe con le finalità del sequestro di prevenzione, che invece mira anche a salvaguardare l'attività economica nell'interesse di creditori ed occupati.

Tuttavia la Terza sezione, sottolineando la rilevanza della questione nonché il contrasto giurisprudenziale ad oggi presente sul punto, ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite, affinché si pronuncino sulla sussistenza o meno di una responsabilità patrimoniale dello Stato per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi dall'amministratore giudiziario, al quale viene affidata l'azienda sottoposta a misura cautelare, in particolare nel periodo in cui sia già intervenuta la confisca definitiva dell'azienda stessa.

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