OCC: Organismi di composizione della crisi (CCII)

06 Agosto 2024

Uno sguardo d'insieme sul ruolo svolto - ante e post deposito della domanda di accesso allo strumento di composizione della crisi - dagli "organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (OCC), originariamente disciplinati dalla legge n. 3/2012, poi attuata dal d.m. giustizia n. 202/2014, e oggi previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che espressamente continua a richiamare il decreto ministeriale.

Inquadramento

La definizione ed il quadro normativo di disciplina degli OCC

Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, individuati per brevità con l'acronimo di OCC, sono definiti dalla legge come articolazioni interne di enti pubblici, stabilmente destinati alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito denominato, per brevità c.c.i.i.). Sono invece denominati “gestori della crisi” le persone fisiche che svolgono la prestazione di gestione delle crisi [art. 2, lett. t), c.c.i.i. e art. 2, lett. d) ed e), d.m. n. 202/2014].

Gli OCC sono stati originariamente previsti dalla legge n. 3/2012, attuata dal d.m. giustizia 202/2014, che ne ha disciplinato requisiti e modalità di iscrizione in apposito registro, formazione dell'elenco degli iscritti e sua revisione periodica, sospensione e cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché determinazione dei compensi e dei rimborsi-spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Attualmente, il ruolo degli OCC nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è disciplinato dal c.c.i.i. Il d.m. n. 202/2014 continua a svolgere la sua funzione attuativa anche a seguito dell'entrata in vigore della novella, che lo richiama espressamente indicandolo quale fonte della disciplina secondaria degli organismi [art. 2, lett. t), c.c.i.i.].

È discusso invece, se e in che misura a seguito dell'entrata in vigore del c.c.i.i. la l. n. 3/2012 continui ad esplicare la propria vigenza nella disciplina degli OCC.

Il problema si è posto, in particolare, per quanto concerne l'art. 15 della legge del 2012, che a tutt'oggi risulterebbe costituire l'unica fonte di rango primario di disciplina dello status degli OCC, essendo essa a stabilire tra quali enti pubblici vadano individuati i soggetti che possono costituire OCC, a demandare alla normativa secondaria requisiti e modalità di iscrizione nel registro adottato dal Ministro della giustizia, disciplina della sua revisione, della sospensione o cancellazione degli iscritti, della determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dovuti dai soggetti che ricorrono alle procedure.

Il tema dell'applicabilità dell'art. 15 della legge del 2012 ha assunto particolare rilievo, nella pratica, per quel che concerne i poteri – non previsti in alcuna disposizione del c.c.i.i. – di accesso degli OCC ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Diversi commentatori (Portinaro, Il gestore della crisi e l'accesso alle banche dati pubbliche: una lacuna del Codice della crisi, in IUS Crisi d'impresa, 31 maggio 2023) e tribunali (Trib. Ancona 3 luglio 2024, Trib. Padova 5 dicembre 2022, n. 9258 e Trib. Pistoia 10 febbraio 2023, n. 264) si sono pronunciati in senso favorevole all'attuale vigenza dell'art. 15 comma 10 della legge del 2012, ritenendo che – assente un'abrogazione espressa – la norma contenga una disciplina non normata dal c.c.i.i., limitatosi a disciplinare le procedure concorsuali, lasciando intonse le prerogative degli OCC nelle fasi antecedenti il deposito della domanda in Tribunale.

L'iscrizione al registro tenuto presso il ministero della giustizia, la vigilanza ministeriale e l'autonomia regolamentare degli OCC

Gli OCC, come si è anticipato, sono iscritti ad un registro pubblico, tenuto dal Ministero della Giustizia, che vigila su di essi.

Il registro è articolato in due sezioni.

La sezione A) contiene l'elenco degli organismi iscritti “di diritto” e dei relativi gestori.

La sezione B) contiene l'elenco degli organismi iscritti a “domanda” e dei relativi gestori.

Al registro sono iscritti di “diritto” gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 l. n. 580/1993, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4, lett. a), l. n. 328/2000 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Sono invece iscritti “su domanda” gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

In realtà, per l'iscrizione di entrambe le categorie di organismi al registro è comunque necessaria la formulazione di una domanda, con la sola differenza che per gli organismi della sezione “B”, l'istruttoria si estende alla verifica che l'organismo sia costituito in forma di articolazione interna di ente pubblico, che disponga in via esclusiva di un numero minimo di gestori e che sia dotato di una sede.

Gli OCC sono soggetti a monitoraggio statistico ed a sospensione e cancellazione in ipotesi di venir meno dei requisiti per l'iscrizione o di insufficiente numero di procedimenti trattati.

L'attività di vigilanza del responsabile del registro si estende alla verifica dei requisiti di qualificazione professionale ed onorabilità richiesti ai gestori della crisi per l'iscrizione al registro e per la conservazione della qualifica. Gli OCC sono obbligati a tenere un elenco dei gestori della crisi ad essi iscritti ed un registro informatico degli affari trattati, recante i dati identificativi dei casi e del gestore designato.

Gli OCC, infine, godono di autonomia normativa, sono tenuti ad adottare regolamenti interni e sono indirizzati e coordinati da un referente che conferisce i singoli incarichi ai gestori della crisi.

Il regolamento di autodisciplina adottato dall'OCC individua i casi di decadenza, sospensione e sostituzione dall'attività dei gestori e la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni.

La disciplina finalizzata a garantire l'indipendenza degli OCC e dei gestori rispetto agli affari da essi trattati e la correttezza del loro operato

Il d.m. n. 202/2014 reca una serie di norme finalizzate a garantire l'indipendenza degli OCC e la correttezza del loro operato.

Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i componenti del collegio sindacale dall'art. 2399 c.c. e non deve – neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale – avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Gli OCC non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di loro (tanto meno presso altri organismi iscritti nel registro).

Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è vietato assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il gestore è tenuto ad eseguire personalmente il proprio incarico e sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza che dovrà essere resa nota anche al Tribunale, nell'ambito della relazione.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto instaurato con l'organismo di appartenenza.

Le funzioni degli OCC nelle procedure di sovraindebitamento previste dal c.c.i.i.

Gli OCC, a differenza di quanto accade per curatori, commissari giudiziali e liquidatori delle procedure concorsuali maggiori – operanti sulla base di nomina giurisdizionale a procedimento giudiziario introdotto in funzione di ausilio all'autorità giudiziaria – svolgono le proprie funzioni a partire da un incarico che viene conferito dal debitore che richiede accesso alla procedura di composizione della crisi e che – di regola - viene svolto sia in fase antecedente che in fase successiva all'instaurazione della procedura dinanzi al Tribunale.

La fase antecedente il deposito della domanda di accesso allo strumento di composizione della crisi, le relazioni particolareggiate e le attestazioni rese dall'OCC

L'art. 7 della legge del 2012 attribuiva agli OCC il ruolo di ausiliare il debitore in stato di sovraindebitamento in forza di una disposizione di carattere generale, riferibile a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Analoga disposizione manca nel nuovo codice, ove la funzione di ausilio al debitore viene menzionata unicamente con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 comma 1, c.c.i.i.) e alla procedura di liquidazione controllata (per la precisione, l'art. 269 comma 1, c.c.i.i., usa il termine “assistenza”). Per quanto concerne la procedura di concordato minore e la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, il c.c.i.i. si limita a prescrivere, rispettivamente, che l'OCC funga da tramite per la formulazione e per la presentazione della domanda.

L'inquadramento unitario del ruolo degli OCC risulta non agevole, perché le funzioni che richiedono un più elevato grado di terzietà (come quella di attestazione) mal si conciliano con il ruolo di ausiliario/assistente del debitore nella predisposizione delle domande di accesso alla procedura di composizione della crisi, atteso che l'OCC è chiamato ad esprimersi sulla bontà di attività in cui ha prestato la propria opera.

In tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – eccezion fatta per l'esdebitazione dell'incapiente – l'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (art. 68 comma 4, art. 76 comma 4 e art. 269 comma 3, c.c.i.i.).

Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore gli enti notiziati debbono comunicare all'OCC il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti entro quindici giorni. Tale obbligo non è previsto per gi enti notiziati nella procedura di liquidazione controllata.

In tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'attività centrale dell'OCC è costituita dalla predisposizione della relazione che deve accompagnare il deposito della domanda di accesso alla procedura (art. 68 comma 2, c.c.i.i., art. 76 comma 2, c.c.i.i., art. 269 comma 2, c.c.i.i. e art. 283 comma 4, c.c.i.i.).

Nella procedura di liquidazione controllata la relazione ha un contenuto necessario meno articolato che nelle altre procedure, consistendo in una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed in una illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nelle procedure diverse dalla liquidazione controllata, il contenuto della relazione è significativamente più articolato perché deve comprendere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione della circostanza che i finanziatori del debitore abbiano o meno tenuto conto del suo merito creditizio.

Nelle procedure diverse dal concordato minore il merito creditizio va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al d.p.c.m. n. 159/2013). La differenza si piega con la circostanza che alla procedura di concordato minore hanno accesso anche persone giuridiche, cui non è applicabile il parametro basato sull'assegno sociale. Non è da escludersi come corretta, tuttavia, l'adozione del parametro basato sull'assegno sociale nelle ipotesi in cui acceda al concordato minore un'impresa individuale.

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore la relazione deve prevedere anche l'indicazione presunta dei costi della procedura. Tale requisito è invece assente nella procedura di esdebitazione dell'incapiente e nella liquidazione controllata.

Nella sola procedura di concordato minore il contenuto della relazione si arricchisce dei contenuti necessari per soddisfare dell'esigenza di acquisire l'adesione informata del ceto creditizio al piano prospettato dal debitore, ragion per cui deve includere l'indicazione di percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, criteri adottati nella formazione delle classi (ove previste dalla proposta) e valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nella relazione particolareggiata l'OCC può esercitare numerose funzioni di attestazione.

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 67 comma 4, c.c.i.i., prevede poteri di attestazione della circostanza che il piano assicura il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile – in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato – in caso di liquidazione.

Tale attestazione da un lato consente al consumatore sovraindebitato di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente e, dall'altro lato, di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, se alla data del deposito della domanda, il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Analoga attestazione è prevista nel concordato minore in continuità, ove è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (art. 75 comma 3).

In tale ipotesi l'OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Sempre nell'ambito del concordato minore, l'art. 75 comma 2, c.c.i.i., stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, sempreché tale circostanza sia attestata dall'OCC.

Nella procedura di liquidazione controllata proposta da creditore nei confronti di un debitore persona fisica, l'OCC, ricorrendone i presupposti e su richiesta del debitore, può impedire l'apertura della liquidazione controllata attestando che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (art. 268 comma 3, c.c.i.i.).

La fase successiva all'apertura della procedura di composizione della crisi

A seguito del provvedimento di apertura l'OCC svolge una serie di funzioni di ausilio all'Autorità giudiziaria nella sua gestione.

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'OCC comunica a tutti i creditori proposta e piano entro trenta giorni dalla emissione del decreto che ne dispone la pubblicazione (art. 70 comma 1, c.c.i.i.) e riceve le osservazioni inviate dai creditori nei venti giorni successivi (art. 70 comma 3, c.c.i.i.). Nei dieci giorni successivi, sentito il debitore, riferisce al Giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie a seguito dell'analisi delle osservazioni (art. 70 comma 6, c.c.i.i.).

Nel concordato minore l'OCC comunica ai creditori la proposta ed il decreto di apertura della procedura (art. 78 comma 1) e ne cura l'esecuzione, ricevendo le dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla procedura di concordato e le eventuali contestazioni (art. 78 comma 2 e 3).

Quando uno dei creditori o degli interessati contesta la convenienza della proposta, l'OCC viene sentito dal Tribunale.

Nell'ipotesi in cui siano l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie ad esser contrari e determinanti ai fini dell'omologa, il giudice omologa comunque il piano nell'ipotesi in cui, sulla base della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento di tali enti sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Intervenuta l'omologazione, l'OCC cura l'eventuale trascrizione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del decreto che apre il concordato minore e vigila sull'esatto adempimento dei piani, risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, se necessario (art. 70 comma 7, c.c.i.i. e art. 81 comma 1 e 2, c.c.i.i.). In tale attività di vigilanza l'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione (art. 72 comma 3 c.c.i.i. e art. 82 comma 4).

L'OCC collabora con il debitore e lo controlla nelle procedure competitive di vendita e cessione previste dal piano, esaminando le stime (art. 71 comma 1 e art. 81 comma 1, c.c.i.i.). Viene sentito dal Giudice sul tema della conformità degli atti dispositivi al piano in sede di autorizzazione allo svincolo delle somme e di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni (art. 71 comma 2 e 81 comma 2).

Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione (art. 71 comma 1 c.c.i.i.).

Al termine dell'esecuzione del piano l'OCC presenta al giudice la relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della sua diligenza e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento (art. 71 comma 4 e 6 c.c.i.i. e art. 81 comma 4 c.c.i.i.).

Nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore l'OCC funge di regola da liquidatore (l'eventuale deroga deve essere motivata dal Tribunale ex art. 270 comma 2, c.c.i.i.) e, su richiesta del giudice, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti (art. 270 comma 7, c.c.i.i.).

Nell'esdebitazione dell'incapiente, per quattro anni dal deposito del decreto che la concede, l'OCC vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale di denunzia di sopravvenienze rilevanti prevista dall'art. 283 comma 7 c.c.i.i..

Le sanzioni penali a carico dei componenti dell'OCC

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 344 c.c.i.i.) prevede sanzioni penali a carico del componente dell'organismo di composizione della crisi che renda false attestazioni nelle relazioni sulla veridicità dei dati contenuti nelle proposte di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di concordato minore, nell'istanza di apertura della liquidazione controllata o nella relativa domanda di esdebitazione.

Le medesime sanzioni si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio.

Il compenso degli OCC

Il d.m. n. 202/2014 prevede che al momento del conferimento dell'incarico l'organismo comunichi al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, mediante preventivo che indica le voci di costo per le singole attività, comprensive di spese, oneri e contributi.

Analoga trasparenza è prevista nei confronti del ceto creditorio, poiché l'organismo è tenuto a portare a conoscenza dei creditori l'accordo sulla determinazione del compenso concluso con il debitore.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore o in ipotesi di nomina da parte del giudice, secondo le disposizioni del d.m. n. 202/2014.

Salve le ipotesi in cui l’ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori sia inferiore ad euro 20.000, l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Nella procedura di esdebitazione dell’incapiente i compensi dell’OCC sono ridotti alla metà (art. 283 comma 6).

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