Danno autocagionato dall’alunno: l’onere probatorio gravante sull’istituto scolastico
07 Agosto 2024
Al quesito è possibile rispondere solo affrontando, in via preliminare, la questione della natura della responsabilità per i danni causati dall'alunno a se stesso. Secondo la giurisprudenza in tali casi la responsabilità risulta essere di tipo contrattuale. Infatti, l'ambito di operatività dell'art. 2048 c.c. è limitato al solo caso in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. civ., sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19110; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8095; Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005 n. 9758; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 482 e Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1995, n. 5268). Il danno auto cagionato dall'alunno, dunque, deve essere considerato un danno di natura contrattuale nella misura in cui, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo durante l'orario scolastico, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Con riferimento al precettore dipendente dell'istituto scolastico, occorre ricordare che sussiste anche in capo all'insegnate la responsabilità contrattuale nel caso di danno auto cagionato dall'alunno a se stesso poiché tra l'insegnante e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il precettore assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Dalla qualificazione giuridica in termini contrattuali deriva l'applicabilità del regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., con la conseguenza che l'alunno dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto; mentre sull'istituto scolastico incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile. Pertanto, sull'istituto scolastico grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile. All'alunno, invece, spetta il compito di dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2024, n. 14720; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2114; Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8849; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2016, n. 3695; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2413). Pertanto, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sul presunto danneggiato la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente ed il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. La prova della non imputabilità del danno può essere fornita anche per presunzioni (tra le quali, la presenza dell'insegnante, il rispetto delle normative in materia di sicurezza, il comportamento imprevedibile ed inevitabile del comportamento assunto dall'alunno) (sul punto, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2024, n. 14720; Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2023, n. 5118). |