Sinistro con un solo veicolo su cui viaggiava il trasportato e profili di responsabilità
08 Agosto 2024
L'azione diretta disciplinata dall'art. 141 cod. ass. garantisce al terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale una tutela rafforzata, consentendogli di agire in via diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore per ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli. Tale tutela, pur non presupponendo necessariamente uno scontro, richiede tuttavia imprescindibilmente che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due mezzi: diversamente l'azione diretta spettante al terzo è solo quella prevista dall'art. 144 cod. ass., che consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile. Nel caso in oggetto il sinistro ha interessato un solo veicolo e l'attore rivestiva la qualità di terzo trasportato. Trova dunque applicazione l'art. 144 cod. ass. con la precisazione che, venendo in rilievo l'articolo 2054, comma 1, c.c. «l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 cod. ass. atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare 'di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno' (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 1044), cosa che, nella specie, è del tutto mancata». |