La legittimazione dei genitori nelle impugnazioni dei provvedimenti de potestate

08 Agosto 2024

Il genitore decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale è legittimato ad impugnare il provvedimento che sospende tale responsabilità?

Massima

Il genitore dichiarato, all’esito di un procedimento de potestate, decaduto dalla responsabilità genitoriale – o limitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale – è legittimato ad impugnare il provvedimento ablativo o limitativo.

Il caso

Il Tribunale Ordinario disponeva l’affidamento superesclusivo di una minore al padre, sospendendo il diritto di visita della madre che si trovava in stato di custodia cautelare in carcere a seguito della condotta lesiva agita ai danni del padre della minore.

Il Tribunale per i Minorenni, intervenuto successivamente alla pronunzia del giudice ordinario, confermava la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e disponeva il collocamento della minore presso il padre.

La madre proponeva reclamo avanti alla Corte d’Appello avverso il provvedimento del Giudice ordinario.

Il Giudice di seconde cure non accoglieva il gravame ritenendo che la madre non fosse legittimata ad agire in quanto sospesa dall’esercizio della responsabilità genitoriale e, pertanto, il provvedimento de potestate assunto in primo grado impediva la reclamabilità della decisione del giudice ordinario che disponeva l’affidamento superesclusivo.

La madre proponeva ricorso avverso al provvedimento della Giudice di seconde cure.

La Corte di Cassazione confermava, pur con una diversa motivazione, il provvedimento assunto dalla Corte d’Appello e, pertanto, rigettava il ricorso.

La questione

L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablativo o limitativo dalla responsabilità genitoriale del genitore decaduto – o limitato nell’esercizio – dalla responsabilità genitoriale.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione era chiamata a decidere il ricorso di una madre che si vedeva negata la legittimazione ad impugnare il provvedimento di affidamento superesclusivo della figlia in quanto, nell’ambito di un diverso provvedimento de potestate, era stata sospesa dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

La Suprema Corte ritiene, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di seconde cure, che «nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’esercizio della detta responsabilità».

Da ciò deriva che, essendo «il provvedimento di primo grado, ancorché provvisoriamente esecutivo, […] privo di definitività se tempestivamente impugnato», la decisione del Giudice di prime cure risulta essere «inidone[a]  a far perdere al genitore la titolarità della legittimazione ad agire nel giudizio in cui si mette in discussione il proprio esclusivo diritto-dovere di conservare la titolarità e di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio non ancora maggiorenne».

Pertanto, il genitore destinatario di un provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale sarà legittimato ad impugnarlo «in quanto titolare ex lege, in virtù dello status filiationis, del complesso di diritti e doveri di cui essa si compone».

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ritiene che il provvedimento assunto dalla Giudice di seconde cure sia erroneo nella parte nella quale è stato ritenuto che la ricorrente fosse priva della legittimazione ad impugnare il provvedimento di affidamento superesclusivo della minore al padre, atteso che non risulta, allo stato, caducato lo status di genitore.

Tuttavia, il reclamo deve essere rigettato nel merito nella misura in cui, pur dovendo essere corretta la motivazione in punto di legittimazione ad agire, le risultanze del caso concreto dimostrano come la limitazione della responsabilità genitoriale ed il provvedimento di affidamento risultino rispondenti agli interessi della minore, senza che ciò possa pregiudicare, in considerazione della futura evoluzione della situazione anche personale della madre, il diritto della genitrice di chiedere la revoca dei provvedimenti assunti nell’esclusivo interesse della prole.

Osservazioni

Il provvedimento in commento, allineandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, consente di riflettere sul tema della legittimazione ad impugnare il provvedimento ablativo o limitativo dalla responsabilità genitoriale del genitore decaduto – o limitato nell'esercizio della – responsabilità genitoriale.

In particolare, si ritiene che il provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale assunto dal giudice di primo grado, anche se provvisoriamente esecutivo, non assume la caratteristica della definitività, laddove venga tempestivamente impugnato.

Da ciò deriva che tale provvedimento, nelle more del giudizio di impugnazione ed in pendenza dei termini per impugnare, non è in grado di apportare limitazioni o l'ablazione della responsabilità genitoriali tali da escludere l'esistenza dello status di genitore.

Pertanto, il genitore, ancorché dichiarato decaduto – o limitato nell'esercizio della – responsabilità genitoriale conserva la legittimazione ad agire – quale litisconsorte necessario – nei giudizi in cui vengono messe in discussione la titolarità e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, anche considerando che senza la partecipazione del genitore il giudizio sulla responsabilità genitoriale è tamquam non esset, non essendo costituito validamente il contraddittorio (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4099; Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2016, n. 23633; Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2013, n. 24482 e Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2012, n. 6051).

I genitori sono, dunque, parti necessarie dei provvedimenti de potestate, muniti del pieno potere di agire, contraddire ed impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

La sentenza, seppur sul punto si pronunzi solo implicitamente, deve essere segnalata anche perché conferma l'orientamento, ormai consolidatosi come maggioritario, in forza del quale i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione. Infatti, appare ormai superato l'orientamento esegetico che negava la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti de potestate in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, concludevano un procedimento di tipo non contenzioso e non statuivano in via decisoria e definitiva sui diritti delle parti coinvolti, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sopravvenuti ma anche preesistenti (cfr. Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220; Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 1999, n. 729; Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2003, n. 11022; Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2004, n. 20498; Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2009, n. 23023; Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756; Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132 e Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3192).

La giurisprudenza successiva, a cui il provvedimento in commento si allinea, ha affermato la ricorribilità ex art. 111, comma 2, Cost. dei provvedimenti limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale in considerazione del riconoscimento dell'efficacia di giudicato, seppur rebus sic stantibus, di tali provvedimenti, capaci di incidere stabilmente sulla sfera giuridica – e, in particolare, su diritti personalissimi e di rango costituzionale (cfr. art. 30 Cost.) – dei soggetti coinvolti (cfr. Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32359; Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1746; Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1743; Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2016, n. 23633; Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15482; Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4099; Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2018, n. 5256; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780 e Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

  • DANOVI, La giustizia minorile tra giurisdizione volontaria e contenziosa, riti e garanzie, in Giur. it., 2020, 2809 ss.;
  • HMELIAK, Genitore litisconsorte necessario nei giudizi per la limitazione o l’ablazione della responsabilità genitoriale, in IUS Processo civile, 21 maggio 2018;
  • NASCOSI, Ricorribilità per cassazione dei provvedimenti de potestate,  in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 563 ss.;
  • MORETTI, Il controllo giudiziario sull’esercizio della responsabilità genitoriale, in AA.VV., Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, vol. III, Torino, 2022, 917 ss.;
  • TARRICONE, Ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti camerali sulla responsabilità genitoriale, in Riv. dir. proc., 2020, 901 ss.;
  • TISCINI, Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 857 ss.

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