Cartolarizzazione: lo special servicer è legittimato a costituirsi in giudizio come procuratore della società veicolo?

La Redazione
08 Agosto 2024

Gli attori si oppongono ad un decreto ingiuntivo della Società Alfa, società veicolo in ambito di operazioni di cartolarizzazione, che ha incaricato dell'attività di recupero la società Beta, special servicer costituitasi in giudizio quale procuratore di Alfa. Gli attori eccepiscono la legittimazione a resistere di Beta, sostenendo che questa non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB e pertanto difetta di capacità processuale come procuratore.

Le operazioni di cartolarizzazione (cessione di crediti e nella successiva conversione di tali crediti in titoli negoziabili collocabili sul mercato) possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (c.d. SPV, che emettono i titoli sul mercato) di cui all'art. 3 della l. n. 130/1999, iscritte in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia. L'art. 2 della l. n. 130/1999 prevede che, in presenza di credito cartolarizzato, l'attività di cd. servicing, finalizzata al recupero del credito, debba essere svolta solo dalle società vigilate, iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. e corrispondenti quindi alle società indicate nei singoli prospetti informativi afferenti i titoli collocati sul mercato. Nonostante nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione si sia diffusa la prassi di esternalizzare l'attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, ma non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, attraverso una subdelega del cd. master servicer nei confronti dello special servicer (come nel caso della società Beta, special servicer subdelegata da un master servicer) il Tribunale di Firenze rileva che la delega conferita direttamente da parte della società veicolo in favore di un soggetto non iscritto all'albo si pone in diretta violazione dell'art. 2 l. n. 130/1999, poiché tale norma ha natura imperativa inderogabile, poiché diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.), con conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, del negozio intersoggettivo (procura, delega, mandato, etc.) tra le due società.

Di conseguenza, la nullità del negozio intersoggettivo tra Beta e Alfa fa sì che la società Beta non sia legittimata a costituirsi in giudizio ex art. 77 c.p.c.

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