Assicurazioni: la Suprema Corte torna sulla questione della validità della clausola claims made
09 Agosto 2024
Tizio chiedeva al Tribunale competente la condanna al risarcimento danni della Provincia Religiosa di San Pietro-Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli (di seguito: Provincia Religiosa). Il Tribunale la accoglieva e accoglieva anche la domanda di manleva della Provincia Religiosa nei confronti della propria compagnia assicurativa, ritenendo operativa la polizza assicurativa stipulata da queste ultime. La compagnia assicurativa appellava la sentenza, sostenendo che la richiesta di risarcimento danni non era compresa nel periodo individuato dalla clausola claims made. Tuttavia, la Corte territoriale respingeva l'appello, rilevando che tale clausola era da considerarsi limitante dell'autonomia contrattuale inter partes ex art. 1322 c.c. e quindi nulla ex art. 2965 c.c. – alla luce della Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8894 - in quanto prevedeva una decadenza dal diritto in capo all'assicurato che rende molto difficile, se non impossibile, azionare la polizza, poiché tale diritto dipende completamente dalla condotta del terzo danneggiato, sulla quale l'assicurato non può influire. La clausola claims made è una clausola in virtù della quale l'assicuratore è tenuto a mantenere indenne l'assicurato non per i danni causati a terzi nel periodo di vigenza del contratto, ma per i danni il cui risarcimento sia stato richiesto all'assicurato durante il periodo di efficacia della polizza. Nel provvedimento in oggetto, la Cassazione ha disconosciuto il precedente isolato della Cass. civ. n. 8894/2020, ricordando i principi enunciati dalle Sezioni unite nelle sentenze Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140 e Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, secondo cui la clausola claims made nell'assicurazione della responsabilità civile non costituisce una decadenza convenzionale (nulla ex art. 2965 c.c.), in quanto la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato. Dunque, tale tipologia contrattuale è perfettamente coerente con il modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., come stabilito anche dai più recenti arresti della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2022, n. 12908 e Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2024, n. 12462). |