Il diritto al risarcimento dei danni causati prima del passaggio di proprietà di un bene spetta al proprietario precedente o all’acquirente?
14 Agosto 2024
Tizio, all'esito di una procedura esecutiva, si era aggiudicato la proprietà dell'immobile gravato dal diritto d'abitazione di Caia. Riscontrando alcuni abusi edilizi nell'immobile, aveva chiesto al Tribunale competente di dichiarare cessato il diritto di abitazione in capo a Caia, imputando alla stessa tali irregolarità, nonché di condannarla al risarcimento danni. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'appello riformava la sentenza in primo grado. La Corte, infatti, aveva giudicato decisivo il fatto che l'atto pubblico con cui era stato costituito il diritto avesse attestato che l'immobile fosse regolare, nonostante gli abusi edilizi successivamente riscontrati. Di conseguenza, aveva dichiarato cessato il diritto di abitazione e aveva condannato la donna al risarcimento danni. Caia ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario. Dunque, nel caso di specie, eventuali pregiudizi arrecati da Caia all'immobile avrebbero dovuto essere risarciti al proprietario dell'immobile al tempo, in quanto l'acquirente, che ne rileva successivamente la titolarità, acquista il bene nello stato in cui si trova e in relazione a quello stato corrisponde il corrispettivo stimato congruo dalle parti del negozio di alienazione. La Corte ha dunque accolto il ricorso, sulla scorta del fatto che Tizio, essendo divenuto proprietario solo al momento dell'aggiudicazione, potesse dolersi nei confronti di Caia solo degli abusi successivi a quel momento. |