Pubblicato in G.U. il decreto riscossione
12 Agosto 2024
Introdotte interessanti novità sotto vari profili in materia fiscale, le quali sono entrate in vigore giovedì 8 agosto 2024. La riforma ha, in primis, meglio precisato le tre ipotesi (già previste) per ricorrere contro l'estratto di ruolo e ne ha introdotte di nuove. È possibile, infatti, proporre impugnazione diretta, a condizione che il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, da individuare tra i seguenti: — per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36); — per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto Mef 40/2008, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, d.p.r. n. 602/1973; — per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; — nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019; — in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; — nell'ambito della cessione dell'azienda, in relazione al certificato previsto dall'articolo 14, d.lgs. n. 472/1997. Il nuovo decreto permette, inoltre, al contribuente, su semplice richiesta e a seguito di dichiarazione attestante una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, di ottenere una dilazione di somme di importo inferiore o pari a 120mila euro fino a un massimo di: — 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; — 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; — 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Non solo, la dichiarazione, accompagnata da idonea documentazione, permetterà di ampliare ulteriormente la dilazione delle somme. La valutazione circa l'effettiva situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si baserà sul rapporto tra l'Isee per le persone fisiche o ditte individuali e l'entità del debito da rateizzare e, per i soggetti diversi, tra l'indice di liquidità e la somma dovuta. In caso di più debitori, in via sussidiaria, gioveranno della sospensione della prescrizione del diritto, qualora un coobbligato ottenga la rateazione, la quale decorrerà dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione. Infine, si noti l'ampliamento del carico di atti direttamente affidato alla riscossione, quali: atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, atti o avvisi per tasse, imposte e importi non versati compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni indebitamente percepiti, cessioni di crediti di imposta, atti di irrogazione delle sanzioni. *Fonte: Diritto e Giustizia |