Autorizzazione al trasferimento d’azienda nella composizione negoziata ed estensione degli effetti ai debiti erariali

La Redazione
27 Agosto 2024

Il tribunale di Parma affronta il tema dell'autorizzazione al trasferimento d’azienda nell’ambito della composizione negoziata della crisi condizionata al buon esito di quest’ultima e, incidentalmente, dell’estensione ai debiti erariali dell'esenzione alle dinamiche di cui all'art. 2560 comma 2, c.c., come disciplinato dall'art 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, recentemente modificato dal d.lgs. n. 87/2024.

Nell'ambito di un percorso di composizione negoziata della crisi, la debitrice depositava istanza di autorizzazione ex art. 22 comma 1, lett. d), c.c.i.i. (trasferimento d'azienda o di uno o più suoi rami).

Il giudice delegato rilevava in primo luogo che:

«la valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 22 comma 1, lett. d), c.c.i.i. deve entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161 comma 7) l. fall. oggi art. 94 ( o 46) c.c.i.i. nell'ambito del concordato preventivo, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché i suddetti requisiti (funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori) possono dirsi sussistenti laddove il trasferimento dell'azienda risponda in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima); l'operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative».

Rilevato sussistente un progetto di risanamento ragionevolmente idoneo a condurre al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario e che, in tale contesto, la cessione dell'azienda risulti coerente con il piano delineato e, pertanto, funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, il giudice precisa quanto segue:

«seppur il combinato disposto dell'art 14 comma 1 e 5-bis, d.lgs. n. 472/1997 nel testo modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 ed in vigore dal 29 giugno 2024, sembri consentire, a differenza che in passato, in caso di trasferimento dell'azienda nell'ambito della CNC l'estensione ai debiti erariali dell'esenzione alle dinamiche contemplate dall' art 2560 comma 2 c.c.,  stante la rilevanza della programmata cessione rispetto al progetto di risanamento predisposto nel corso delle trattative appare opportuno, in coerenza con le finalità della CNC, subordinare l'efficacia dell'autorizzazione e della cessione al successo della negoziazione ed alla conclusione del programmato accordo ex art 23 comma 1, lett. c, c.c.i.i.); l' esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non può infatti considerarsi “ avulsa dall'esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata” (Tribunale di Milano 12 agosto 2023)».

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