Tassa di soggiorno: le sanzioni competono al giudice ordinario o tributario?
26 Agosto 2024
Una società, che svolgeva attività ricettizia nel Comune di Maiori, si opponeva al decreto ingiuntivo conseguito nei suoi confronti dal suddetto Comune. Tale decreto era finalizzato ad ottenere il pagamento di alcune sanzioni, irrogate alla società per non aver inserito quotidianamente sul portale adibito dal Comune i pernottamenti presso le proprie strutture ricettive, violando così il regolamento comunale sull’imposta di soggiorno. In tale giudizio di opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Amalfi, resisteva il Comune di Maiori, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, stante l’oggetto della causa (sanzioni amministrative relative all’imposta di soggiorno) di natura tributaria. La società, dunque, adiva la Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo di dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per stabilire a quale giudice - ordinario o tributario - spetti la giurisdizione, il discrimen vada ricercato nella natura della sanzione impugnata. Nel caso di specie, le sanzioni pecuniarie oggetto di causa sono state irrogate dal Comune nei confronti della società per violazione di prescrizioni dettate dalle norme del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno aventi natura amministrativa e non tributaria. Difatti, nel caso in esame la controversia non riguarda sanzioni applicate per omesso o parziale versamento o riversamento dell'imposta, bensì sanzioni per violazione di obblighi di accreditamento e dichiarativi, la cui osservanza è funzionale all'efficacia del sistema telematico di riscossione dell'imposta. Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. |