Controlli a distanza dei lavoratori: l’agenzia investigativa privata è legittimata al controllo della prestazione lavorativa del dipendente?
30 Agosto 2024
Il datore di lavoro può utilizzare un'agenzia investigativa privata anche per accertare l'adempimento o meno della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente? La giurisprudenza di legittimità è chiara nel distinguere l'ambito applicativo degli artt. 2 e 3 della l. n. 300/1970: l'ultimo articolo citato non ha fatto venire meno il potere del datore di controllare direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo - e che è conosciuta dai dipendenti - l'adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione. Tale tipo di controllo può legittimamente essere operato occultamente, purché ciò avvenga direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica. In ogni altro caso, il controllo mediante terzi (guardie giurate o agenzia investigativa) non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza. Tale ultimo tipo di controllo deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore - non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale - anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (es. utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992). In ogni caso, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, è necessario rispettare l'art. 8 CEDU, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e le tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. Pertanto, esclusa la legittimità di un controllo mediante agenzia investigativa privata della prestazione lavorativa, è piuttosto necessario accertare se, nel caso specifico, l'attività di vigilanza sia stata finalizzata all'accertamento di atti illeciti del lavoratore non riconducigli al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale. |