Incidente in Tribunale e danno da cose in custodia: chi è responsabile, il Comune o il Ministero della Giustizia?

La Redazione
27 Agosto 2024

La Suprema Corte è chiamata a decidere se la responsabilità per un sinistro avvenuto in Tribunale ad un addetto delle pulizie sia da attribuire al Comune, quale proprietario dell’immobile o al Ministero della Giustizia, quale titolare del diritto di uso.

Un addetto delle pulizie, dipendente della società Amministrazione Catanzaro Servizi spa, mentre prestava servizio presso il Tribunale della città, subiva gravi lesioni invalidanti a seguito del crollo di una finestra blindata che il dipendente stava aprendo per far arieggiare il locale: la finestra, scardinatasi dal telaio, gli cadde addosso. Il dipendente conveniva allora in giudizio il Comune di Catanzaro quale proprietario dell'immobile e il Ministero della Giustizia, quale titolare del diritto di uso dello stesso, chiedendo per entrambi la condanna al risarcimento del danno biologico, del danno esistenziale e del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica. Il Tribunale di Catanzaro dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, mentre condannava il Comune ex art. 2051 c.c. Adita dal Comune la Corte d'appello, questa confermava sostanzialmente la sentenza. Il Comune allora ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte ha chiarito la ripartizione della responsabilità in capo al proprietario dell'immobile e al conduttore, figura a cui può essere assimilato in questo caso il Ministero della Giustizia:

  • Il proprietario dell'immobile locato conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia, delle sole strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (ad es. cornicioni, tetti, tubature idriche, impianti idraulico, elettrico, di riscaldamento e simili), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire ed è pertanto responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo);
  • Il conduttore, invece, è responsabile con riguardo alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali acquista detta disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, secondo le previsioni del citato art. 2051 e art. 1576 c.c.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione il Comune di Catanzaro è stato correttamente individuato da entrambi i giudici di merito quale soggetto responsabile ex art. 2051 c.c. rispetto alla domanda risarcitoria, sia in quanto proprietario dell'immobile sia perché la finestra blindata è parte strutturale dell'immobile e, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la manutenzione delle parti strutturali, essendo di straordinaria amministrazione, incombe sul proprietario.

In ogni caso, ha precisato la Cassazione, benché il titolare del potere di intervento sul bene custodito (nella specie, il Comune di Catanzaro) sia responsabile direttamente ed interamente verso il danneggiato, il titolare può invocare espressamente una rivalsa nei confronti di chi (nella specie, il Ministero) non lo abbia messo in condizioni di esercitare la sua signoria di fatto per evitare il pericolo e, a maggior ragione, il danno, ovvero abbia potuto concorrere, coi suoi poteri di fatto sulla cosa custodita, a dar luogo alle condizioni di questa idonee a cagionare il danno.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.