La capacità processuale del beneficiario di amministrazione di sostegno

27 Agosto 2024

In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, a chi deve essere notificato un atto di citazione: alla persona oppure al suo amministratore di sostegno?

Massima

Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.

Il caso

In una causa avente ad oggetto l'accertamento della proprietà per intervenuto usucapione è stata convenuta in giudizio persona sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.

La Corte d'appello cui la pronunzia era stata gravata evidenziava che il convenuto era soggetto ad amministrazione di sostegno e pertanto dotato di capacità processuale a norma dell'art. 409 c.c.

Tuttavia, dato che il decreto del giudice tutelare aveva conferito all'amministratore di sostegno il potere di compiere «tutti gli atti di amministrazione ordinaria diretti alla gestione del reddito e del patrimonio del beneficiario», nella specie era da escludere che egli fosse dotato di capacità di ricevere validamente la notifica dell'atto di citazione. Premesso ciò la Corte, ritenuta la nullità della citazione introduttiva del primo giudizio, ex art. 354 c.p.c. rimetteva la causa al primo grado.

Contro la pronunzia di merito era avanzato ricorso per cassazione che la Corte Suprema, con la pronunzia epigrafata, ha rigettato, in quanto ritenuto infondato.

La questione

In caso di nomina di amministratore di sostegno, ci si domanda chi sia il destinatario della notificazione: il beneficiario oppure il suo amministratore di sostegno?

Le soluzioni giuridiche

La Corte Regolatrice premette che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva piena capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono rappresentanza esclusiva o assistenza necessaria dell'amministratore, a norma dell'art. 409 c.c.

Pertanto, la risposta fornita dalla Suprema Corte al superiore quesito non è unica né univoca, ma ha natura articolata agli effetti del riscontro della capacità processuale del disabile, dovendosi al riguardo riferirsi al contenuto ed al tenore del decreto di nomina.

Nello specifico, qualora il decreto ex art. 405 c.c. attribuisca all'amministratore di sostegno tutti o alcuni poteri di rappresentanza, in particolare con riguardo al compimento degli atti civili, la notifica andrà indirizzata all'amministratore di sostegno, rappresentante sostanziale e quindi anche processuale del beneficiario.

Nel caso in cui il giudice tutelare abbia istituito un'amministrazione di sostegno meramente assistenziale, la capacità del beneficiario si integra con l'autorizzazione dell'amministratore. Quindi la notifica va indirizzata tanto all'uno quanto all'altro destinatario.

Di conseguenza, dato che nel caso di specie era stata istituita un'amministrazione di sostegno rappresentativa, con conferimento all'amministratore di sostegno di poteri di amministrazione ordinaria del patrimonio del beneficiario, mentre la notifica dell'atto di citazione era stata indirizzata al beneficiario, la corte di merito ha dichiarato la nullità della notificazione.

Una soluzione che, logica e conseguente rispetto a quanto si è premesso, la Corte Suprema avalla ed approva, rigettando il ricorso.

Osservazioni

La tematica affrontata dalla pronunzia in epigrafe coniuga profili sostanziali e profili processuali, pervenendo ad una soluzione piana, conseguente e del tutto condivisibile, conforme alla elaborazione formatasi in materia.

Da un punto di vista ricostruttivo, il cruciale criterio di riferimento in materia di amministrazione di sostegno è segnato dall'art. 409 c.c.

La norma sancisce che il beneficiario di amministrazione di sostegno, per quanto disabile, conservi piena capacità di agire e può sempre compiere gli atti minimi della quotidianità. In materia, il nuovo dettato normativo perviene ad un completo ribaltamento di prospettiva rispetto alla vecchie risposte protettive, in forza delle quali l'interdetto, invece, viene sostituito dal tutore  che «lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni» (art. 357 c.c., richiamato dall'art. 424 c.c.). L'interdetto è con ciò privato della capacità di agire e viene rinchiuso in uno status (inteso quale «presupposto di una serie aperta di poteri e doveri o di rapporti»; PASSARELLI S., 223-24), quello di interdetto.

Al contrario, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva capacità di agire, seppur nei termini individuati dal decreto di nomina, che traccia i poteri che vengono conferiti all'amministratore di sostegno.

Per dirla con BONILINI (380), il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non è un incapace e «l'incapacitazione riguarda solo gli atti specificamente menzionati; per il resto il beneficiario di amministrazione conserva la propria sovranità, i propri diritti».

All'amministratore di sostegno il giudice tutelare può conferire poteri di rappresentanza ovvero di assistenza del beneficiario (v. art. 405, comma 5, nn. 3 e 4 c.c.). La scelta dell'uno o dell'altra tipologia di amministrazione dipende dalle concrete esigenze e dai bisogni del disabile, come emersi nel corso del procedimento.

La misura è modulabile dal giudice in termini funzionali rispetto agli interessi da presidiare. Il decreto è un vestito su misura cucito addosso al disabile a cui si deve adattare perfettamente nell'ottica di presidiare le concrete esigenze della persona, decreto sempre modificabile ed adattabile alle mutevoli esigenze della persona; mai un cliché standard, sempre uguale, immodificabile, retaggio di un passato incapacitante e stigmatizzante da dimenticare.

Ecco, quindi, che i profili sostanziali si intersecano con profili processuali, relativamente alla capacità processuale del disabile ed alla notifica degli atti.

Dispone l'art. 75 c.p.c. che possono stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti; e, in caso contrario, le stesse stanno in giudizio «rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità».

La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno gode di capacità processuale, di compiere e ricevere atti del processo, nella misura in cui il decreto di nomina ne ha limitato la capacità di agire. Se sono stati conferiti poteri sostitutivi, la capacità processuale potrebbe difettare in capo al beneficiario, in quanto egli è rappresentato dall'amministratore di sostegno, cui la notifica della citazione va unicamente indirizzata. Nel caso in cui sia stata disposta un'amministrazione di mera assistenza, invece, la notifica va effettuata tanto nei confronti del disabile che nei confronti dell'amministratore di sostegno, titolari di una sorta di colegittimazione processuale.

A quanto consta, la condivisibile pronunzia in annotamento è la prima ad affermare claris verbis tali principi in tema di capacità/incapacità processuale del beneficiario di amministrazione di sostegno.

Mentre in passato si era rilevata l'incapacità processuale dell'interdetto (v. ad es. Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2002, n. 9146) e del minore (v. Cass. civ. , sez. III, 15 maggio 2000, n. 6318, correttamente richiamata), che vengono sostituiti dal tutore anche in campo processuale, a pena di nullità dell'atto, sempre rilevabile d'ufficio dal giudice.

Mentre per l'inabilitato si era ribadito che la notifica va effettuata tanto nei confronti dell'inabilitato che nei confronti del curatore (Cass. civ., sez. trib., 17 giugno 2015, n. 12531; Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1980, n. 701).

Mutatis mutandis, principi analoghi sono ribaditi oggi per quanto afferisce la capacità processuale dell'amministrato di sostegno.

Riferimenti

  • PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, IX° ed.
  • MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile, Torino, 2022, XXVIII° ed., I,
  • MASONI, Il giudice tutelare, Milano, 2018.
  • BONILINI, in BONILINI, TOIMMASEO, Dell'amministrazione di sostegno, Milano, 2018, II° ed.
  • ROSSI, Amministrazione di sostegno: questioni e soluzioni, in Officina del diritto, Milano, 2019.

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