L’obbligo per le imprese di assicurarsi per il rischio derivante da eventi catastrofali

06 Novembre 2024

La legge di Bilancio n. 213/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha introdotto l'obbligo per le imprese italiane e per quelle presenti sul territorio nazionale con una stabile organizzazione (libertà di stabilimento) di assicurarsi per i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024. Specularmente è stato previsto l'obbligo per le compagnie di assicurazione di offrire tale copertura. In attesa della decretazione attuativa che dovrà integrare il testo di legge, qualche riflessione sul perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa introdotta.

Introduzione

La l. n. 213/2023 all'art. 1, commi da 101 a 111, ha introdotto, per la prima volta in Italia, l'obbligo per le imprese di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità naturale ed eventi catastrofali

Il Decreto mille proroghed.l. n. 215/2023 (conv. l. n. 18/2024) - non ha previsto deroghe temporali in relazione al termine ultimo entro cui le imprese dovranno assicurarsi per i rischi catastrofali. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2025, tutte le imprese tenute a iscriversi nel Registro delle imprese (art. 2188 c.c.), fatta eccezione per quelle agricole e per quanto diremo nel prosieguo, dovranno aver stipulato una polizza a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali.

La norma prevede che l'assicuratore sia tenuto a tenere indenni gli assicurati dai danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, sezione attivo voce B-ii, nn 1), 2), 3) c.c.

Tali eventi sono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

È sancito l'obbligo a contrarre per le imprese di assicurazione, la cui violazione ed elusione è punita con una sanzione da 100 mila a 500 mila euro (nella prima versione della norma la sanzione era molto più elevata da 200 mila a 1.000 milione di euro). La sanzione si applica anche per le violazioni in caso di rinnovo.

Per quanto riguarda le imprese assicurate è previsto che dall'inadempimento dell'obbligo di assicurarsi derivi una ripercussione negativa che incida sull'assegnazione di contributi/sovvenzioni/agevolazioni di carattere finanziario, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Quanto alla polizza, la legge consente di:

  • prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno (comma 104);
  • prevedere premi proporzionali al rischio (comma 104);
  • offrire la copertura di tale rischio in coassicurazione o in forma consortile. In quest'ultima ipotesi il consorzio dovrà essere registrato ed approvato da Ivass (comma 103);
  • ricorrere a forme di compartecipazione pubblica per la gestione del rischio assunto in copertura. Così Sace s.p.a. è autorizzata a concedere agli assicuratori, a condizioni di mercato, mediante apposita convenzione, una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5 miliardi di euro per l'anno 2024 (comma 108).

La medesima legge demanda poi alla decretazione attuativa (comma 105), l'emanazione di schemi di polizza che prendano in considerazione anche le modalità:

  • di individuazione degli eventi suscettibili di indennizzo;
  • di determinazione e di adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • e, sentito Ivass, di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie di assicurazione e alla possibilità di aggiornare i valori di franchigie e scoperti. Con riferimento a tale ultimo aspetto il Legislatore sembra aver tenuto conto, in sede di conversione della Legge, delle criticità legate alla tenuta del sistema assicurativo (sostenibilità tecnico tariffaria delle garanzie).

Procediamo ora con l'analisi delle disposizioni introdotte.

Perimetro soggettivo di applicazione

Le imprese tenute ad assicurarsi

L'art, 1, comma 101, l. n. 213/2023 individua nei soggetti obbligati ad assicurarsi tutte le imprese tenute a iscriversi al relativo Registro (art. 2188 c.c.ad eccezione di quelle agricole per le quali opera il fondo mutualistico Agricat (AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la l. n. 234 /2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l., finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità  e quelle i cui beni immobili sono gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste).

La legge mira a rendere obbligatoria la copertura per tutto quel segmento di clientela costituito dalle PMI per il quale la copertura di tale rischio è scarsamente radicata.

Quali imprese sono, dunque, tenute ad assicurarsi?

Nella Relazione illustrativa alla l. n. 213/2023 si legge che:

«L'articolo 2195 del codice civile stabilisce, in particolare, che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (art. 2135 c.c.);
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (art. 2203 c.c.);
  3. un'attività di trasporto per terra (art. 1678 c.c.), per acqua o per aria;
  4. un'attività bancaria (art. 1834 c.c.) o assicurativa (art. 1882,1883 c.c.);
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti (art. 1754 c.c.).»

Ed ancora, nella Relazione citata sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V) del Codice, ossia s.n.c., s.a.s., s.p.a. e s.r.l. e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale (art. 2200 c.c.), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.).

Al contrario, non devono iscriversi al registro delle imprese – e dunque non sono tenute ad assicurarsi – i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.), i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.).

Dipoi la legge (al comma 106) dispone che: «L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione».

La formulazione di tale comma non è del tutto chiara. Ed infatti sorge l'interrogativo se alla non applicabilità dell'obbligo per le imprese di assicurarsi, corrisponda la possibilità per le compagnie di assicurazione di non offrire la copertura assicurativa, senza per ciò incorrere in una violazione od elusione dell'obbligo a contrarre. Si potrebbe ipotizzare di considerare la non conformità urbanistica come condizione di non assicurabilità.

La disposizione, infine, nulla prescrive in relazione alla perdita o meno del diritto di percepire contributi e sovvenzioni erogati dallo Stato.

Le Compagnie di assicurazione tenute ad offrire la copertura

Quanto alle compagnie di assicurazione tenute ad offrire tale copertura, ragionevolmente, dovrebbero essere individuate in quelle abilitate ad operare nel ramo 8 danni, secondo la distinzione amministrativa in rami prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito CAP).

La legge si riferisce genericamente alle «imprese di assicurazione». Ci si interroga se siano soggette all'obbligo a contrarre anche le compagnie operanti in Italia in libertà di stabilimento o in libera prestazione di servizi, a condizione ovviamente che siano autorizzate ad operare nel ramo 8 danni. La norma, al momento, non è ancora stata inserita nell' Elenco delle norme di interesse generale (art. 116-undecies del CAP) individuate da Ivass come applicabili alle imprese con sede in Stato membro UE che operino sul nostro territorio. Per quanto riguarda la Rc Auto, ad esempio, l'art. 132 CAP (d.lgs. n. 209/2005), dedicato all'obbligo a contrarre, è espressamente richiamato (seppur non integralmente) nelle norme che gli assicuratori operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi sono chiamati a rispettare.

Non sembrerebbero interessate dall'obbligo a contrarre le compagnie operanti nel ramo 9 grandine, dal momento che la grandine non compare tra gli eventi da coprire (Art. 2, comma 3, CAP: Ramo 9 grandine e gelo non ricompreso - grandine e gelo, infatti, non rientrano gli eventi assicurabili - «9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7)  causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli  compresi al n. 8»).

Come anticipato nell'incipit, la norma introduce dunque un vero e proprio obbligo a contrarre, la cui violazione ed elusione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, alla pari di quello previsto per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RC Auto), assicurazione, quest'ultima, di responsabilità volta a offrire una piena ed effettiva tutela al terzo danneggiato.

Una sanzione speculare non è prevista invece per le imprese tenute ad assicurarsi per le quali, come anticipato, è solo previsto che: «Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali» (comma 102).

Stando al tenore letterale di tale disposizione sembrerebbe che l'impresa inadempiente risulti pregiudicata non solo nel percepire contributi causalmente connessi agli eventi per cui avrebbe dovuto stipulare la polizza, ma anche ad altri e ulteriori aiuti da parte dello Stato.

Sarebbe a questo proposito auspicabile che la decretazione attuativa meglio specificasse tale aspetto.

Perimetro oggettivo di applicazione

I beni da assicurare

L'art.1, comma 101, l. n. 213/2023  prevede cha il contratto assicurativo sia stipulato a «copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile».

Trattasi delle immobilizzazioni materiali costituite da: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Nella voce terreni sono ricomprese, a mero titolo di esempio: le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti.

Non rientrano, invece, nel perimetro oggettivo dell'obbligo le merci, in quanto rientranti nella voce di bilancio «attivo circolante». Pertanto, la garanzia offerta a norma di legge non dovrà coprire i danni diretti subiti dalle merci (diversamente, le azioni poste in essere per il ripristino del bene, come lo sgombero e la demolizione, potrebbero ovviamente interessare anche le merci presenti nel fabbricato).

Gli eventi coperti

L'art. 1, comma 101, dispone che il contratto assicurativo debba coprire per i danni direttamente cagionati da «calamità naturali ed eventi catastrofali». Prosegue poi affermando che: «Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».

In primo luogo, si osserva come la norma introduca una deroga al principio che la dottrina ricava dall'art. 1912 c.c. a mente del quale: «salvo patto contrario, l'assicuratore non obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari» (LA TORRE, Le Assicurazioni, IV Edizione, sub art. 1912 c.c.).  Ed infatti, la ratio di tale disposizione sta nell'esigenza di escludere dalla garanzia determinati eventi che  - in quanto caratterizzati da cadenza sporadica e irregolare, nonché dalla gravità e diffusione degli effetti distruttivi -  «sfuggono all'osservazione statistica e al calcolo delle probabilità, che sono i criteri su cui si fonda la tecnica delle assicurazioni».  Tali eventi inoltre potrebbero essere in grado di pregiudicare gli interessi effettivi della mutualità e la stessa sostenibilità dell'operazione assicurativa (non sembrano esserci dubbi sulla derogabilità dell'art. 1912 c.c., norma non compresa in quelle che l'art. 1932 c.c. ritiene inderogabili se non a favore dell'assicurato. Ciò a prescindere dall'adesione o meno alla tesi per cui l'elenco degli eventi descritti nella disposizione citata sia da intendersi in maniera tassativa).

Il Legislatore, derogando al principio della non assicurabilità del rischio catastrofale, ha scelto dunque di includere in copertura tali tipi di rischi e ritenere assicurabili eventi di portata catastrofale, offrendo il supporto anche del riassicuratore statale SACE per garantire la sostenibilità del sistema.

Quanto all'espressione «calamità naturali ed eventi catastrofali», si tratta di comprendere se tali lemmi possano essere considerati sinonimi. A ben vedere, mentre per «calamità naturale» deve intendersi ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili (cfr. Enciclopedia Treccani); nell'espressione «evento catastrofale» dovrebbe rientrare l'evento di rara frequenza ma di gravissima profondità dannosa che, nel linguaggio comune, si verifica in occasione di sciagure o disastri di particolare gravità che si abbattono su una comunità. E dunque dalla distinzione appena descritta emerge come l'evento catastrofale possa non trovare necessariamente fondamento in una causa naturale: si pensi ad una guerra o ad un'insurrezione.

In questa sede, invece, il Legislatore ha inteso l'evento catastrofale come evento naturale. Ne è dimostrazione l'elencazione degli eventi atmosferici da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).  Vi è da chiedersi se tale elenco debba intendersi in maniera tassativa.

Sempre con riferimento all'elenco degli eventi atmosferici descritta dall'art. 1, comma 101 della l. n. 213/2023, è possibile notare come la scelta sia stata quella di escludere la grandine, nonostante nel 2023 tale evento atmosferico abbia causato un ingente e considerevole numero di danni, nonché dalle trombe d'aria (windstorm) e dalle bombe d'acqua (flashfoods). Sono inclusi in copertura le inondazioni e le esondazioni.

Dall'indagine condotta da Ivass, pubblicata nel giugno 2024, relativa alle polizze a copertura dei rischi catastrofali, è emerso come le soluzioni ad oggi presenti sul mercato non contemplino la copertura per l'esondazione e al contrario garantiscano dai danni subiti in caso di alluvione. La scelta del Legislatore è stata dunque quella di inserire nel novero dei rischi da coprire eventi tradizionalmente non coperti e, al contempo, di escludere alcuni di quelli ricompresi.  

Si tratterà di comprendere se la decretazione attuativa arricchirà o meno il novero degli eventi e relatività modalità di verificazione.

 I danni indennizzabili e il rapporto con i contributi e sovvenzioni

Quanto ai danni indennizzabili, la norma si riferisce ai danni «direttamente» cagionati dagli eventi sopra elencati.

L'avverbio «direttamente» non dovrebbe essere inteso in senso civilistico, ma in senso assicurativo. A tal proposito, infatti, se l'art. 1223 c.c. dispone che il risarcimento comprende il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno) in quanto conseguenze immediate e dirette del danno stesso; l'art. 1905, comma 2, c.c. prevede che «L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato».

Pertanto, a livello assicurativo, il danno da indennizzare, stando al tenore letterale della disposizione, dovrebbe essere solo quello che riguarda la cosa nella sua materialità, fatta salva la facoltà delle parti di accordarsi direttamente (Cfr. Le Assicurazioni, op. cit, sub art. 1905 cc.).  Di converso, dovrebbe ritenersi escluso dal perimetro della copertura obbligatoria il danno da interruzione/sospensione dell'attività e qualsiasi altra voce di danno che attenga al lucro cessante.

Sono invece coperte tutte quelle poste di danno relative alla materialità del bene (nell'ipotesi descritta dalla norma risulta, al contrario, difficile ipotizzare la sussistenza di un danno immateriale e diretto). A mero titolo di esempio dovrebbero rientrare nel danno indennizzabile le voci di spesa relative, ad esempio, alla demolizione del fabbricato, alla rimozione e trasporto di macchinari danneggiati.

Resta da esaminare il rapporto tra eventuali aiuti concessi dallo Stato e indennizzo percepito, tutte le volte in cui, in astratto, il contributo concesso dallo Stato possa superare il danno. In questo caso dovrebbe in astratto ritenersi applicabile anche per tali polizze il principio della compensatio lucri cum damno (principio per il quale il risarcimento del danno non deve far conseguire al danneggiato un vantaggio oggetto di quattro pronunce a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 2018).

Così, stimato il danno in 100 euro, se la polizza con franchigia del 15% offrisse un indennizzo pari a 85 euro, il contributo offerto dallo Stato dovrebbe esser pari e non superiore a 15 euro.

L'occasione utile per disciplinare il rapporto tra contributi e indennizzo potrebbe proprio essere l'emanazione della decretazione attuativa, in maniera analoga a quanto è stato previsto nell'ambito delle polizze agricole (L'art. 24, comma 2, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura - PGRA - del 2023, stabilisce a tal proposito che: «il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo Agricat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla Compagnia di assicurazione)».

Conclusioni e punti di riflessione

In attesa della decretazione attuativa, e stante l'imminenza del termine ultimo entro cui adempiere, ci si interroga su come il mercato si orienterà.

Attualmente le coperture commercializzate raramente sono offerte stand alone (Sul punto si veda anche l'Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali pubblicata da Ivass del giugno 2024): la legge sembrerebbe, invece, imporre l'offerta di tale garanzia non in abbinamento ad altre. Si potrebbe ragionare, a questo proposito, seppur con le opportune differenze, sull'offerta di una copertura base e di una copertura non base in maniera analoga a quanto previsto in materia RC Auto. Cosicché il potenziale assicurato potrebbe liberamente orientarsi se acquistare il de minimis previsto dalla Legge ovvero una formula assicurativa più ampia e tutelante.

Quanto alla formulazione del perimetro di operatività delle garanzie bisognerà prestare attenzione alle esclusioni e al fatto che le stesse non privino di effettiva utilità la copertura assicurativa. Molta importanza rivestirà dunque la fase di costruzione del prodotto: sia con riferimento all'individuazione del target market positivo e negativo (ad esempio costituito dalle imprese con fabbricati gravati da abuso edilizio) che al test da effettuare prima della commercializzazione della garanzia, test che dovrà dimostrare una effettiva utilità per il cliente (Su tale aspetto di rimanda alle seguenti pubblicazioni: Eiopa's approach to the supervision of POG (2020); Il principio del value for money dalle indicazioni dell'Eiopa all'ordinamento interno (Ivass); Value for money nelle gestioni assicuretive. Alcune considerazioni (Ivass); Relazione sull'attività del 2021 (Ivass).

Infine, con riferimento all'indennizzo da erogare, si potrebbe ragionare sulla possibilità di offrire, in alternativa alla somma di denaro, un risarcimento in forma specifica. Ciò al fine di ristorare l'assicurato nel più breve tempo possibile e facilitarlo nella ripresa dell'attività (se un'inondazione mette fuori uso un macchinario utile per la produzione, l'imprenditore ha, ragionevolmente, maggior interesse ad averlo riparato/nuovo piuttosto che ad ottenere una somma di denaro).

Da valutare poi, oltre all'indennizzo per i danni diretti, soluzioni basate su una pronta liquidazione (polizze parametriche) delle spese di gestione dell'emergenza causate dall'evento calamitoso.

Sullo sfondo, comunque, tutto dovrà essere guidato dal filo conduttore della semplicità e della chiarezza nella redazione dei testi contrattuali.

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