Regole di distribuzione del “surplus finanziario” derivante dalla continuazione

La Redazione
28 Agosto 2024

La Corte di cassazione ha chiarito che caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186 -bis l.fall., l'eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell'attività d'impresa è da considerarsi quale incremento di valore dell’azienda, e dunque quale “bene futuro”, con ogni conseguenza in termini di regole distributive.

La Corte si è pronunciata sulla seguente questione: se il surplus derivante dalla continuazione dell'attività d'impresa sia liberamente destinabile dal debitore senza vincoli di distribuzione (i.e., senza rispettare l'ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione) ovvero se anche tale valore economico debba sottostare all'ordine delle cause legittime di prelazione ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., nel rispetto del principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dell'art. 2740 c.c.

La Corte ha affermato che, in caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell'attività d'impresa è da intendersi quale incremento di valore dell'azienda. Esso, pertanto, deve ritenersi pacificamente rientrante nel paradigma di “bene futuro” che, secondo i principi generali della responsabilità patrimoniale fissati dall'art. 2740 c.c., non può essere sottratto al soddisfacimento dei creditori, secondo l'ordine di graduazione fissato dal successivo art. 2741 c.c. e al rispetto, nell'ambito concordatario, dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2, l. fall.

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