Da quando decorre il termine per revocare la donazione per ingratitudine?

La Redazione
29 Agosto 2024

Due coniugi si separano e l'ex moglie querela l'ex marito di maltrattamenti ex art. 572 c.p. Al termine del procedimento penale, il giudice assolve l'uomo perché il fatto non sussiste e dichiara in sentenza calunniose le accuse della donna. A quasi un anno dalla pubblicazione di tale sentenza, l'ex marito si rivolge al Tribunale di Catania, sezione civile, per revocare per ingratitudine alcune donazioni fatte all'ex moglie in costanza di matrimonio.

In tema di revocazione per ingratitudine della donazione ex art. 801 c.c., il termine previsto a pena di decadenza per la domanda di revoca è annuale e decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto previsti all'art. 463 c.c., come richiamato dall'art. 801 c.c. Il caso esaminato dal Tribunale rientra nell'ipotesi n. 3 dell'art. 463 c.c., ai sensi della quale è ingrato il donatario che «ha denunziato [il donante] per reato punibile … con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale». È coerente con la lettera della norma, dunque, ritenere che il termine a pena di decadenza della revocazione per ingratitudine decorra dalla pubblicazione della sentenza penale che ha dichiarato calunniose le accuse del donatario. 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.