Cessazione dell’esenzione della start-up innovativa alle procedure concorsuali
02 Settembre 2024
Massima La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 ("Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di liquidazione del patrimonio"), ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.l. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l. senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese. Il caso Il caso in esame trae origine dal rigetto di un reclamo ex art. 18 l. fall. da parte della Corte d'Appello di Milano, la quale ha confermato il fallimento di una società costituita il 25 marzo 2015 ed iscritta il 14 febbraio 2018 come start-up innovativa nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, da cui è stata cancellata il 13 aprile 2021. Impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Milano avanti la Corte di cassazione, la ricorrente ha sostenuto che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente applicato gli artt. 31, comma 4, e 25, comma 16, del d.l. n. 79/2012, nonché l'art. 38, comma 5, del d.l. n. 34/2020, laddove ha affermato: i) che in data 25 marzo 2020 era scaduto il quinquennio dall'iscrizione della start-up nella sezione speciale del registro imprese, con conseguente perdita del beneficio di non fallibilità ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.l. n. 179/2012; ii) che non rileva il termine di sessanta giorni successivi alla perdita dei requisiti, previsto dall'art. 25, comma 16, d.l. cit. solo per l'adempimento delle formalità di cancellazione a cura dell'ufficio; iii) che pertanto non era applicabile la proroga di un anno del termine quinquennale, disposta dall'art. 38, comma 5, d.l. n. 34/2020 in favore delle start-up che alla data del 19 maggio 2020 non avessero già perduto il requisito temporale di esenzione. Alle suddette statuizioni, la ricorrente ha lamentato che: a) al suddetto termine quinquennale, pacificamente scaduto il 25 marzo 2020, andrebbero aggiunti i sessanta giorni previsti per l'effettiva cancellazione della start-up dalla sezione speciale del registro imprese, sicché alla data del 24 maggio 2020 LMA era ancora iscritta nella sezione speciale ed avrebbe perciò dovuto fruire della proroga di un ulteriore anno (fino al 25 marzo 2021) disposta dal d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. decreto rilancio); b) LMA è stata cancellata dalla sezione speciale in data 13 aprile 2021, mentre la sentenza di fallimento è stata emessa a suo carico in data 8 aprile 2021 (anche se pubblicata il 13 aprile 2021), cioè in un momento in cui essa, essendovi ancora iscritta, non era assoggettabile a fallimento in quanto start-up innovativa, stante il valore non meramente formale ma costitutivo dell'iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese; c) la sospensione delle scadenze amministrative dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, ai sensi del d.l. n. 18/2020 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»), poi integrato dal d.l. n. 23/2020, avrebbe fatto slittare il termine di esenzione, applicando sedici giorni di sospensione (dal 9 al 25 marzo 2020), al 27 maggio 2020. La questione La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, dunque, in materia di esenzione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 («Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di liquidazione del patrimonio»), riguarda in particolare se, ai fini del computo del termine di cinque anni previsto per la cessazione della suddetta disciplina di favore ai sensi dell'art. 31 comma 4 d.l. n. 179/2012, rilevi anche il momento in cui vengono completati gli adempimenti amministrativi previsti dal successivo art. 25, comma 16, e a prescindere dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese. Le soluzioni giuridiche In materia di start-up innovative, l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 179/2012, prevede che «La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3». Il successivo comma 4 dispone che «fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25, se applicabile» - ed invece senza alcun riferimento, si osserva, al successivo comma 16, che infatti prevede semplicemente un termine per l'adempimento delle formalità di cancellazione da parte dell'ufficio del registro imprese, entro i sessanta giorni successivi alla "perdita dei requisiti" - «qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28». Sul tema, la Cassazione ha già chiarito che l'esenzione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (che disciplina i «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»), disposta dall'art. 31 del d.l. n. 179/2012, costituisce un regime di favore subordinato alla verifica giudiziale dei relativi presupposti e circoscritto in modo tassativo nel tempo. In particolare, con ordinanza n. 21152 del 2022 la Suprema Corte ha affermato che l'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa (cfr. Cass., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892). In aggiunta, Cass., sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980 ha stabilito che il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali decorre dalla data di loro costituzione e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei predetti requisiti. Tale ultimo precedente è altresì rilevante in quanto ha sottolineato, quanto al regime temporale, che: 1) l'art. 25, comma 2, lett. b), d.l. n. 179/2012 prevede, tra i requisiti sostanziali, che si tratti di società «costituita da non più di sessanta mesi» (cinque anni), mentre il successivo comma 3 prevede che anche le società già "costituite" nei 2, 3 o 4 anni antecedenti la data di entrata in vigore del d.l. cit. possono beneficiare della nuova disciplina, per un periodo (rispettivamente) di quattro, tre o due anni a partire dalla predetta data; 2) secondo l'art. 31, comma 4, d.l. cit., alla scadenza dei suddetti termini «cessa l'applicazione della disciplina» (e lo stesso esito si ha quando, anche prima della scadenza, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2). Sulla base di tali premesse normative e giurisprudenziali, la Suprema Corte ha pertanto concluso che la cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge – nel caso in esame il 25 marzo 2020 – senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start-up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall'ufficio stesso, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi. Osservazioni e conclusioni Alla luce del sopra esposto ragionamento giuridico, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui «La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 ("Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di liquidazione del patrimonio"), ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.l. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese» (Cass. 16 gennaio 2024, n. 1587). |