Fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI: due importanti chiarimenti della Cassazione

02 Settembre 2024

La Cassazione ha stabilito alcuni principi di rilevante impatto operativo riguardo alla questione della fideiussione omnibus (non specifica) conforme allo schema ABI censurato da Banca d'Italia.

Massima

La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia.

Il caso

Nel ricorso per cassazione si censura il fatto che il giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi sulla validità della fideiussione (specifica) prestata dal ricorrente, ritenendo inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale effettuata da quest'ultimo in appello a sostegno di una questione rilevabile d'ufficio, ovverosia la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003, già sanzionato dalla Banca d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005.

In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che, sebbene sia vero che l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essa richiede tuttavia l'accertamento della "coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa e il testo frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza," una questione di fatto che è rimasta priva di qualsiasi allegazione e riscontro probatorio.

La questione

Le questioni affrontate dalla Cassazione, di immediato impatto pratico, riguardano rispettivamente: la verifica se l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita includa anche le fideiussioni specifiche, e se il provvedimento n. 55 del 2005 rientri nell'ambito di applicazione del principio iura novit curia.

Osservazioni

Come noto, la sorte delle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI, censurate dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Antitrust, è stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11486/2021, che ha enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) l. n.  287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale - tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente fideiussore (nullità totale del contratto a valle; nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte; tutela risarcitoria) - è l'opzione che giunge a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. Tale soluzione appare anche idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del contratto: l'eliminazione delle tre clausole censurate dall'Antitrust migliora la posizione del fideiussore e, al contempo, la banca preferisce mantenere la garanzia anche se depurata dalle predette clausole a lei favorevoli.

Alla base della decisione le Sezioni Unite pongono il ‘collegamento funzionale' che deve sussistere per estendere la nullità antitrust dell'intesa a monte alla fideiussione a valle, collegamento finalizzato a produrre un effetto anticoncorrenziale. Non è dunque la deroga isolata di singole clausole del contratto di fideiussione che rileva bensì la dimostrata serialità della riproduzione dello schema ABI adottato a monte che connota negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.

La tutela risarcitoria, è chiarito nella decisione, resta naturalmente perseguibile «ma non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità». Il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria del diritto a far valere la nullità del contratto si rileva un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.

Dunque, la nullità dell'intesa a monte determina la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.

Dalla nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa vietata le Sezioni Unite fanno discendere una serie di conseguenze operative, sintetizzabili come segue: le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate delle sole clausole conformi a quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia; la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass., Sez. Un., nn. 26242 e 26243; Cass. n. 16501/2018), a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.); l'imprescrittibilità dell'azione di nullità e la proponibilità della domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. ricorrendone i presupposti nonché dell'azione di risarcimento dei danni.

Riferendosi il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 n. 55 alla «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca», risultano escluse le fideiussioni che non hanno le caratteristiche proprie della fideiussione 'omnibus', ossia aventi ad oggetto un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus o per obbligazioni future (Trib. Padova 7.4.2021; Trib. Pescara 6.5.2021; Trib. Napoli 26.5.2021; Trib. Napoli 22.9.2021; Trib. Bologna 13.1.2022; Trib. Monza 18.2.2022; Trib. Napoli 24.5.2022; App. Torino 11.8.2023 n. 786; Trib. Alessandria 12.4.2024 n. 352).

In definitiva, la nullità parziale derivata dall'accertamento dell'Antitrust, essendo stata pronunciata dall'autorità preposta al controllo della concorrenza all'esito di un procedimento avente ad oggetto esclusivamente il modello predisposto per le fideiussioni omnibus, non può essere estesa a fattispecie diverse da quella accertata (Trib. Napoli 25.10.2022 n. 13324; App. Milano 4.10.2022 n. 3082; Trib. Roma 31.3.2023 n. 5698; App. Torino 11.8.2023 n. 786).

Dello stesso tenore sono le conclusioni dell'ordinanza in commento, secondo cui la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Già Cass. n. 10689/2024 aveva affermato il medesimo principio: non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale. Pertanto, in presenza di una fideiussione specifica, con la quale il garante si è impegnato in solido con il debitore per un'obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.

È stato, infine, affermato che l'omessa produzione da parte dell'attore del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza implica il rigetto della domanda, trattandosi di atto amministrativo sottratto al principio iura novit curia e non valutabile dal giudice ove non tempestivamente prodotto (App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021: gli attori non hanno tempestivamente prodotto il modello ABI, mentre va rilevata la tardività del deposito del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ex art.345 c.p.c., prodotto solo con l'atto introduttivo dell'appello; Trib. Sassari 7.10.2021; App. Catania 9.3.2022; Trib. Milano 20.7.2023 n. 6281. Contra App. Torino 11.8.2023 n. 786, secondo cui l'eccezione sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust va esaminata anche se l'attore in opposizione non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e il modello ivi vagliato, atteso che il contenuto del provvedimento, che dà conto anche del tenore delle clausole del relativo modello sottoposte a censura, costituisce ormai fatto notorio, ampiamente commentato e riprodotto nella giurisprudenza di legittimità e reperibile sul sito istituzionale della Banca d'Italia e sui siti giuridici).

Si segnalano al riguardo Cass. n. 16289/2024 e la decisione in commento, secondo cui «al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia».

Conclusioni

La giurisprudenza di legittimità conferma che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, che censura alcune clausole delle fideiussioni omnibus predisposte dall'ABI, non può essere esteso alle fideiussioni specifiche. Queste ultime, avendo un oggetto determinato, sono escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust. Inoltre, la mancata tempestiva produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 comporta il rigetto della domanda, non essendo tale atto amministrativo (sanzionatorio) soggetto al principio iura novit curia.

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