La dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c., anche se neutra, equivale a dichiarazione positiva

02 Settembre 2024

La Suprema Corte torna sul tema dell'impossibilità per il terzo pignorato di contestare l'esistenza del credito assegnato proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione e chiarisce che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. debba avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che, ove essa sia "neutra", sarà equiparata ad una dichiarazione positiva.

Massima

Con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.

Inoltre, la dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. deve avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che ove essa sia "neutra", priva, cioè, di un espresso riconoscimento o un'espressa negazione del proprio obbligo, va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, in applicazione della regola cd. della ficta confessio, ad una dichiarazione positiva.

Il caso

Nel corso di un'espropriazione presso terzi, il Giudice dell'esecuzione assegnava ai creditori gli importi oggetto della dichiarazione di quantità resa dal Comune di Todi. Il terzo pignorato proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il competente Tribunale di Spoleto, dopo aver sospeso l'esecuzione in fase cautelare, rigettava l'opposizione nel successivo giudizio di merito; il terzo pignorato proponeva ricorso per Cassazione articolato sulla base di cinque diversi motivi avverso la sentenza che lo aveva visto soccombente.

La questione

Il ricorrente innanzitutto lamentava la violazione degli artt. 1362,1399,1366,1175,1337,1375 c.c., nonché dell'art. 2 Cost. avendo, a suo dire, il giudice di merito a torto ritenuto l'esistenza del credito assegnato con l'ordinanza opposta.

Con il secondo motivo del ricorso veniva dedotta la violazione dell'art. 4 l. n. 21/2001 e dei relativi DM (Ministero Infrastrutture) attuativi DM n. 24050/2001 e DM n. 10856/2002, nonché degli artt. 11, 21 della legge regionale dell'Umbria n. 11/2005 in quanto era stata erroneamente ritenuta l'esistenza del credito assegnato con l'ordinanza opposta.

Con il terzo motivo, sempre sul presupposto che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere l'esistenza del credito assegnato con l'ordinanza opposta, il ricorrente lamentava l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 474 c.p.c. in quanto l'ordinanza di assegnazione avrebbe difettato del requisito di liquidità.

Con il quinto motivo, invece, veniva dedotta la violazione dell'art. 826 c.c., art. 159 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 617 c.p.c. atteso che il credito assegnato sarebbe stato impignorabile.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte rigettava in toto il ricorso proposto, innanzitutto rilevando che laddove il g.e., preso atto della dichiarazione di quantità positiva del terzo, assegni le somme sulle quali si è, in tal modo, perfezionato il pignoramento, non è più possibile per il terzo pignorato contestare l'esistenza del credito assegnato, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, nemmeno laddove la dichiarazione positiva sia stata resa per errore, anche scusabile.

La S.C. chiariva poi che la dichiarazione di terzo ex art. 543 e ss. c.p.c. presenta necessariamente carattere positivo o negativo: il terzo deve riconoscere o negare di essere debitore del debitore esecutato e non può certamente limitarsi ad esporre fatti potenzialmente costitutivi di una obbligazione, rimettendo al g.e. di stabilire se la stessa sussista o meno, al di fuori del procedimento di accertamento del suo obbligo di cui all'art. 549 c.p.c., il quale, però, presuppone anch'esso una dichiarazione in tutto o in parte negativa.

Al riguardo, il Giudice di legittimità ha precisato che un’eventuale dichiarazioneneutra (senza, cioè, un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo, da parte del terzo) deve essere considerata come una dichiarazione non resa (cioè, non resa nei termini imposti dalla legge). Nel sistema attuale, tale equiparazione conduce all'applicazione della regola cd. della ficta confessio, ovvero, in altri termini, la c.d. dichiarazione neutra è nella sostanza considerata una dichiarazione positiva.

Osservazioni

L'ordinanza in commento risulta essere particolarmente interessante in ragione del fatto che la dichiarazione del terzo riveste un ruolo fondamentale nell'espropriazione presso terzi che, in quanto fattispecie a formazione progressiva, si perfeziona proprio con tale atto (Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32804) e, qualora dovesse essere positiva, si conclude con l'ordinanza di assegnazione (cfr. in senso conforme ex pluris Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2024, n. 3101 e Cass. civ., sez. VI, 15 aprile 2024, n. 9903).

La funzione della dichiarazione che il terzo rende ai sensi dell'art. 547 c.p.c. è quella di precisare il quantum della res pignorata precedentemente indicata solo in modo (probabilmente) impreciso dal creditore procedente, eliminando tale genericità (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2014, n. 6518).

Inoltre, in caso di dichiarazione positiva ovvero parzialmente positiva, essa ha l'ulteriore funzione di individuare i beni del debitore in possesso del terzo sui quali cade il vincolo di indisponibilità a far data dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi; e quindi i beni rispetto ai quali il terzo diventa custode, non dovendo in alcun modo disporne né a beneficio di terzi né riconsegnandoli al debitore.

Nella pronuncia in esame, i Giudici di legittimità hanno chiarito che nella propria dichiarazione il terzo deve riconoscere o negare di essere debitore esecutato e non può certamente limitarsi ad esporre fatti potenzialmente costitutivi di una obbligazione rimettendo al giudice dell'esecuzione di stabilire se la stessa sussista o meno.

Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione fosse priva di un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo (c.d. dichiarazione neutra) dovrà essere considerata alla stregua di una dichiarazione non resa

L'equiparazione della dichiarazione c.d. neutra a quella non resa (mancata dichiarazione ex art. 548 c.p.c.) comporta notevoli ricadute sul piano processuale, atteso che a seguito della riforma intervenuta con la l. n. 228/2012 è stato introdotto all'art. 548 c.p.c. un innovativo onere di contestazione del terzo pignorato, stabilendo che il terzo pignorato, a prescindere dalla natura del credito del debitore nei confronti del terzo, è chiamato a rendere la dichiarazione sempre a mezzo raccomandata o PEC, prevedendo, nell'ipotesi nella quale non renda in questa forma la dichiarazione, che venga fissata un'udienza a tal fine, udienza nella quale se il terzo non compare si produrrà l'effetto implicito del riconoscimento del credito.

Nel sistema precedente, per certi versi antitetico, la mancata dichiarazione del terzo è sempre stata, invece, circostanza tale da impedire il perfezionamento del pignoramento per difetto di oggetto, ferma la possibilità di introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Infine, sembra opportuno evidenziare che la pronuncia in esame si inserisce nel solco già tracciato dalla Cassazione con la sentenza Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2023, n. 9433, con cui la Suprema Corte ha affermato che «nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente».

In tale pronuncia, la S.C. ha assegnato il credito nonostante il terzo avesse dichiarato la presenza di precedenti vincoli pignoratizi, in quanto il terzo non aveva precisato gli estremi dei suddetti pignoramenti (l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi).  

In questo stato di cose, appare evidente che alla luce del quadro normativo e delle pronunce susseguitesi, esiste uno stringente onere per il terzo pignorato di rendere una dichiarazione avente carattere positivo o negativo in quanto la dichiarazione c.d. neutra o priva delle necessarie specificazioni in ordine a precedenti pignoramenti e sequestri è equiparata a quella non resa con conseguente emissione della relativa ordinanza di assegnazione.

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