Le Sezioni Unite individuano la competenza del Tribunale Regionale delle Acque

La Redazione
02 Settembre 2024

Le Sezioni Unite individuano – a seguito di più di un secolo di dubbi e incertezze – il criterio di competenza del Tribunale Regionale delle Acque rispetto al giudice ordinario

Alcuni ulivi del fondo di Tizio vennero arsi da un incendio. Tizio, ritenendo responsabile il Consorzio per la Bonifica di Capitanata (proprietario di un canale, vicino al suo terreno, da cui non aveva eliminato le sterpaglie cresciute sulle sponde che avevano originato l'incendio) lo convenne dinanzi al Giudice di pace, chiedendone la condanna al risarcimento. Il Consorzio si costituì eccependo l'incompetenza del giudice adito, in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Il Giudice di pace ritenne sussistere la propria competenza e accolse la domanda. In sede d'appello, il Tribunale competente, invece, declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque. Tizio ricorse in Cassazione.

Le Sezioni Unite, con il provvedimento in oggetto, hanno dato atto del fatto che la questione dell'esatta individuazione della competenza del Tribunale Regionale delle Acque si pone da più di un secolo, tanto che neanche il precedente intervento delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2006, n. 1066) è riuscito a trovare una soluzione. Difatti, in base al differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell'ente proprietario o gestore dell'opera idraulica, la giurisprudenza si è divisa in due orientamenti:

  • secondo il primo orientamento, «i meri comportamenti materiali non sono “scelte” della p.a. e i danni da essi causati, dunque, sono devoluti alla competenza del Tribunale ordinario»;
  • per il secondo orientamento, invece, «anche i comportamenti materiali sarebbero espressione di una “scelta” della p.a., cosicché anche i danni da essi derivati sono devoluti alla competenza del giudice specializzato».

Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno precisato che l'art. 140, lett. (e), r.d. n. 1775/1933 – secondo cui il Tribunale Regionale delle Acque è competente per le controversie «per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774» - implica la sussistenza di un nesso causale tra «l'opera eseguita dalla P.A.» e il danno. Tale sussistenza deve individuarsi mediante il concetto di “causalità materiale”, da combinare con il c.d. criterio condizionalistico.

In sostanza, per individuare la competenza bisogna stabilire cosa sarebbe accaduto se l'opera idraulica non fosse esistita, tenendo presenti due limiti: l'“imprevedibilità oggettiva” e lo scopo della norma violata. Se al termine di questa riflessione l'opera idraulica risulta essere causa dell'evento dannoso, allora è competente il Tribunale Regionale delle Acque. Quindi, «l'art. 140, lett. (e), r.d. n. 1775/1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta ».

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