L’accesso alla composizione negoziata non è precluso dall’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore

La Redazione
03 Settembre 2024

In tema di crisi d'impresa, il Tribunale di Torino si esprime sulla possibilità di ammettere il debitore alla composizione negoziata pur in pendenza di un'istanza di apertura di liquidazione giudiziale presentata da un terzo creditore. 

Il Tribunale di Torino, in merito alla possibilità di una società in crisi di accedere alla composizione negoziata pur in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale presentata da un creditore, dà atto di due orientamenti nella giurisprudenza di merito:

  • uno contrario alla possibilità di attivazione del percorso di composizione negoziata laddove penda procedimento per l'apertura di liquidazione giudiziale con domanda da chiunque presentata, debitore o terzo che sia (Trib. Lagonegro, 28 febbraio 2023 e Trib. Lagonegro, 14 aprile 2023; Trib. Palermo, 22 maggio 2023; Trib. Busto Arsizio, 4 luglio 2023; Trib. Busto Arsizio, 16 agosto 2023; Trib. Bergamo, 23 gennaio 2024);
  • l'altro, invece, che ammette l'accesso alla composizione negoziata (art. 25-quinquies CCII) pur in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale, tranne nel caso in cui l'apertura della liquidazione giudiziale sia stata richiesta in proprio dallo stesso debitore che, poi, manifesti la volontà di accedere al percorso della composizione negoziata (Trib. Bologna, 23 giugno 2023; Trib. Torre Annunziata, 20 luglio 2023; Trib. Trani, 30 settembre 2023; Trib. Tempio Pausania, 12 ottobre 2023).

Il Tribunale di Torino mostra di aderire al secondo orientamento, sostenendo che non osta all'accesso alla composizione negoziata l'eventuale pendenza di una procedura di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore, il cui singolo interesse non può prevalere su quello generale al risanamento dell'impresa intesa in senso oggettivo.

Tale ipotesi, ad ogni modo, deve essere distinta dal diverso caso del ricorso per la liquidazione giudiziale proposta dagli organi e dalle autorità amministrative di controllo e dall'Ufficio della Procura ex art. 37 co. 2 CCII atteso che tali iniziative, tra loro assimilabili, sono improntate a funzioni di segnalazione o di bilanciamento rispetto al venir meno dell'iniziativa ufficiosa e funzionali a interessi generali e non latu sensu privatistici.

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