Tutela del consumatore: limiti temporali ed oggettivi dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

05 Settembre 2024

Quali sono le caratteristiche principali del rimedio dell'opposizione tardiva esperibile dal consumatore ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel caso di decreto ingiuntivo non opposto, ma non motivato in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto?

Massima

In caso di decreto ingiuntivo non opposto, ma non motivato in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, è inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. oltre il termine di quaranta giorni concesso dal giudice dell'esecuzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.

La verifica di abusività non può avere ad oggetto le pattuizioni che, seppur sollevino dubbio di vessatorietà, non siano in grado di incidere sull'esistenza del diritto di credito dedotto nell'istanza monitoria.

La fattispecie

In un giudizio di opposizione all'esecuzione exart. 615, comma 2 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, dopo aver rilevato che il titolo posto alla base della procedura esecutiva era costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e carente di motivazione circa il carattere vessatorio delle clausole contenute nel contratto di locazione sotteso alla pretesa creditoria, sospendeva la procedura esecutiva, concedendo termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione exart. 650 c.p.c., tenuto conto del recente arresto delle Sezioni Unite: Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479.

L'opposizione tardiva veniva proposta con atto di citazione notificato in data 1 luglio 2023 e depositato il successivo 4 luglio 2023.

 Le questioni affrontate

L'opposta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto non era stato rispettato il termine di quaranta giorni fissato dal G.E. per l'introduzione dell'opposizione. Nel merito, deduceva, tra le altre cose, che l'invocata vessatorietà delle clausole del contratto di locazione non era in grado di incidere sull'esistenza del diritto di credito poiché le stesse non erano state prese in considerazione dal giudice del monitorio.

 La soluzione proposta

Il Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto che, trattandosi di decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositare entro il termine di quaranta giorni (3 luglio 2023), decorrente dalla pronuncia del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 23 maggio 2023. In particolare, il giudice, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, osservava che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, purché entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito dell'atto di citazione o di una copia di esso.

Ulteriormente, il giudice evidenziava la non manifesta infondatezza della questione sollevata dall'opposta relativa al fatto che l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto può essere superata solo in presenza di violazioni della disciplina eurounitaria a tutela del consumatore che siano rilevanti avuto riguardo all'”oggetto della controversia” (Corte Giust. UE, sez. III, 11 marzo 2020, n. 511, Györgyné Lintner).

Com'è noto, il rito monitorio dà vita ad un procedimento a contraddittorio solo eventuale, in quanto, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una verifica “sommaria” (si pensi al caso di ingiunzione fondata su scritture contabili ex art. 634 c.p.c.) e “parziale” (determinata dalla struttura unilaterale della fase ingiuntiva) della fondatezza della pretesa creditoria, è il debitore a decidere se proporre o meno opposizione (art. 641 c.p.c.), dopo la notifica del ricorso e del decreto (art. 644 c.p.c.). In caso di mancata opposizione, su richiesta del creditore, il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo in forza dell'art. 647 c.p.c. e diventa titolo giudiziale per l'esercizio dell'azione esecutiva.

Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. conferisce al decreto ingiuntivo l'efficacia di giudicato non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari ed inscindibili presupposti logico-giuridici (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22465; Cass. civ., sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19113; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25317; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; in senso critico rispetto alla teoria del giudicato implicito cfr. Panzarola, 307).

Solo in casi tassativi (ignoranza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore), attraverso lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., il debitore può mettere in discussione l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo.

In questa particolare ipotesi, l'opposizione tardiva è proponibile nel termine di quaranta giorni, decorrente dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 2608). L'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione  (Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7560).

In tale contesto normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, nel tentativo di adeguare il nostro ordinamento alle regole fissate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle pronunce emesse in data 17 maggio 2022 (C-600/19; cause riunite C-693/19 e C-831/19; C-725/19; C-869/19), hanno affermato che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo non preclude la contestazione, in sede esecutiva, dell'eventuale carattere abusivo delle clausole sottese alla pretesa creditoria, quando il giudice del monitorio non abbia espressamente motivato circa l'assenza di clausole abusive nel contratto concluso tra professionista e consumatore.

Tale conclusione si basa sull'assunto che, secondo le regole eurounitarie precisate dalla CGUE, se dalla motivazione di un provvedimento ingiuntivo non opposto non risulta che il giudice abbia esaminato d'ufficio il carattere abusivo di una o più clausole del contratto, il giudicato non potrà formarsi sul deducibile. In questo caso, il giudice dell'esecuzione dovrà svolgere il controllo non eseguito nella fase monitoria.

Al fine di adeguare il diritto processuale interno ai dicta della CGUE, le Sezioni Unite, posta l'efficacia retroattiva della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, che è fonte del diritto dell'Unione europea ed ha effetto vincolante e diretto nel nostro ordinamento ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., hanno individuato gli strumenti processuali attraverso i quali la nullità di protezione può essere accertata nel caso di procedura esecutiva iniziata sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e carente sotto il profilo motivazionale, delineando un rimedio modellato sul procedimento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Per quel che rileva in questa sede, le Sezioni Unite hanno stabilito che se pende un'opposizione esecutiva ex art. 615, comma 2, c.p.c., nella quale emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione; ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., astenendosi dalla vendita o dall'assegnazione fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza del consumatore ex art. 649 c.p.c.

In questa ipotesi, attraverso una interpretazione dell'art. 650 c.p.c. conforme al diritto eurounitario di cui alla dir. UE 93/13/CEE, il “caso fortuito” o la “forza maggiore” sono riscontrabili nella carenza motivazionale del decreto ingiuntivo in ordine al controllo di vessatorietà delle clausole del contratto, quale ragione di mancata opposizione tempestiva non imputabile al debitore.

Al contempo, il termine di quaranta giorni per la proposizione della “nuova” ipotesi di opposizione tardiva è recuperato dalla disposizione generale di cui all'art. 641 c.p.c., previa disapplicazione dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c.

In senso critico, si è evidenziato che le Sezioni Unite, con la sentenza Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, non si sono limitate né ad un'interpretazione conforme della legge nazionale al diritto dell'Unione europea né alla disapplicazione di norme (quali tipici strumenti di coordinamento del diritto nazionale con quello eurounitario), avendo creato un procedimento “post opposizione ex art. 645 c.p.c. ad hoc, mediante la nuova individuazione dei presupposti, del termine e del dies a quo per la proposizione del tradizionale rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (Scarselli, 7).

In tale quadro giurisprudenziale, si inserisce il provvedimento in commento.

Il Tribunale di Roma, in attuazione dei dicta contenuti nella sentenza Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far valere l'abusività delle clausole del contatto di locazione fonte del credito ingiunto, in quanto la stessa era stata proposta dopo la scadenza del termine di quaranta giorni, decorrente dalla pronuncia del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, rilevando che all'opposizione in esame non si applica il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, come stabilito dall'art. 640, comma 3, c.p.c., ma quello perentorio di quaranta giorni.

A tal riguardo, è importante evidenziare che in alcune pronunce si è affermato che il termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., ove sia lo stesso debitore, già edotto della tutela apprestata dall'ordinamento europeo e nazionale, a far valere l'abusività di una clausola, decorre dal momento del deposito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sul presupposto che la proposizione dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale e che l'informazione del giudice dell'esecuzione prevista dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 è volta unicamente a sopperire ad un difetto di conoscenza del debitore, che, ove mancante, non esonera lo stesso ad esperire autonomamente il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. (cfr. Trib. Torre Annunziata 13 novembre 2023).

Tale conclusione sembra valorizzare l'affermazione della Suprema Corte secondo cui l'opposizione ex art. 650 c.p.c. assicura al consumatore il controllo sulla vessatorietà delle clausole del contratto sottese al credito ingiunto – omesso dal giudice del monitorio – anche prima dell'inizio dell'esecuzione (cfr. pag. 33 sentenza n. 9479/2023).

Del resto, sarebbe illogico sostenere che la sussistenza di clausole potenzialmente abusive del contratto sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo, di cui il debitore abbia piena consapevolezza, in mancanza dell'inizio dell'esecuzione, renda l'opposizione proponibile sine die, in difformità della disciplina del procedimento monitorio, che sottopone l'introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio.

Ciò detto, deve poi notarsi che il Tribunale di Roma, quanto al merito dell'opposizione, ha correttamente messo in evidenza che la prevalenza della tutela consumeristica sul giudicato è limitato alle violazioni della disciplina eurounitaria che siano rilevanti in relazione all'”oggetto della controversia”, alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, sez. III, 11 marzo 2020, n. 511, Györgyné Lintner).

Più chiaramente, lo strumento dell'opposizione tardiva non può essere utilizzato per la verifica di abusività di tutte le clausole negoziali contenute nel contratto fonte del credito ingiunto, dovendosi concentrare solo su quelle idonee ad integrare fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria avanzata dal professionista (ad esempio, la clausola derogatoria del foro consumatore o quella contenente la previsione di interessi moratori manifestamente eccessivi), con esclusione di quelle pattuizioni che, seppur sollevino dubbio di vessatorietà, non siano in grado di incidere sull'esistenza del diritto di credito dedotto nell'istanza monitoria (come la clausola che consente al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto) (Rossi, 12). 

Tale conclusione è coerente con la prospettiva generale sottesa al principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'obbligo di motivazione del decreto ingiuntivo, funzionale a dare al consumatore l'informazione circa l'assolvimento da parte del giudice del controllo officioso di abusività, concerne le clausole del contratto «rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione», aventi «incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore».

Riferimenti

  • Capponi, Primissime considerazioni su SS. UU 6 aprile 2023 n. 9479, in giustiziainsieme.it, 18 gennaio 2023;

  • D'Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione, 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C- 869/19): in attesa delle Sezioni Unite, in judicium.it, 2 novembre 2022;

  • De Stefano, Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell'U.E., in giustiziainsieme.it, 24 febbraio 2023;

  • Panzarola, Contro il cosiddetto giudicato implicito, in judicium.it, 2019, 307 ss.;

  • Rossi, Decreto ingiuntivo non opposto e tutela effettiva del consumatore,  in judicium.it, 3 marzo 2023;

  • Scarselli, La tutela del consumatore secondo la CGUE e le Sezioni Unite, e lo Stato di diritto secondo la civil law, in judicium.it, 12 aprile 2023.

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