Agosto 2024: società estinta e sanzioni tributarie, competenza delle Sezioni Specializzate, bancarotta

La Redazione
06 Settembre 2024

Nel mese di Agosto la Cassazione si è pronunciata sull'incompetenza funzionale delle Sezioni Specializzate su consorzi e società consortili, sulle conseguenze dell'estinzione di una società in tema di sanzioni tributarie e di notifica di avvisi di accertamento, sul privilegio fondiario nelle procedure concorsuali e sulle attenuanti nel delitto di bancarotta.

Consorzi e società consortili fuori dalla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate

Cass. Civ. – Sez. I – 29 agosto 2024, n. 23371

L'esclusione dei consorzi (così come delle società consortili) dal novero delle società per le quali è prevista la competenza funzionale della sezione specializzata per le imprese, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 168/2003, discende dalla diversità degli scopi che i due enti perseguono: il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire tra i consorziati ma a mantenere e ad aumentare il reddito dell'attività dei singoli consorziati ed è aperto all'adesione successiva di altre imprese.

I soci rispondono anche per le sanzioni tributarie della società estinta

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 29 agosto 2024, n. 23341

L'estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società (Cass., Sez. Un, n. 6070/2013), con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 d.l. n. 769/2003, conv. con mod. dalla legge n. 326/2003, funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria.

Il creditore può avvalersi del privilegio fondiario anche nella liquidazione controllata

Cass. Civ. – Sez. I – 19 agosto 2024, n. 22914

Il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 TUB sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, di cui agli artt. 121 e ss. del Codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo D.Lgs.

Gli utili del socio non rientrano nell'imponibile previdenziale

Cass. Civ. – Sez. Lav. – 19 agosto 2024, n. 22901

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.

Società estinta: nulla la notifica dell'avviso di accertamento notificata agli eredi del liquidatore deceduto

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 7 agosto 2024, n. 22311

La notifica di un atto impositivo effettuato nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s. estinta è nullo, in quanto incongruamente diretto ad una persona fisica - l'erede del liquidatore deceduto - sprovvista d'ogni capacità processuale riferibile all'atto impositivo non era idonea ad assolvere al proprio scopo, né a raggiungerlo a posteriori. Ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. La notifica dell'atto impositivo, nei cinque anni dalla cancellazione, deve pertanto essere effettuata nei confronti della società, la quale è da intendersi ancora "in vita" nei confronti dell'erario, per quel che riguardava i rapporti fiscali.

Bancarotta, per l'attenuante della speciale tenuità del danno rileva la distrazione

Cass. Pen. – Sez. V – (14 maggio) 5 agosto 2024, n. 31847

In tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l.fall., va valutata in relazione all'importo della distrazione e non invece all'entità del passivo fallimentare e alle vicende della procedura fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento.

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