Diritto di ostensione: l'amministratore deve evadere la richiesta in tempi ragionevoli
06 Settembre 2024
La pronuncia in esame trae origine dal ricorso ex art. 633 c.p.c. con cui una condomina chiedeva al Tribunale di Ivrea di ingiungere l'amministratore al fine di ottenere la consegna dei registri contabili e gli estratti del conto corrente. A seguito del decreto ingiuntivo emesso, con atto di citazione l'amministratore vi si opponeva precisando che tramite convocazione aveva reso edotti i condomini che i documenti e i registri contabili sarebbero stati a loro disposizione nei cinque giorni antecedenti l'assemblea e, inoltre, comunicava che in occasione dell'approvazione del rendiconto aveva trasmetto le credenziali di accesso al sito condominiale per poter visionare i documenti. Non solo, gli originali erano consultabili presso il suo studio, previo appuntamento. Tuttavia la condomina non si era mai presentata. Infine, produceva in giudizio tutta la documentazione richiesta in sede di ingiunzione cosicché parte convenuta, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, chiedeva pronunciarsi la cessata materia del contendere. Il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere e infondata, nel merito, la domanda dell'opponente precisava che i documenti richiesti dalla condomina non erano mai stati messi nella sua disponibilità, nonostante l'esplicita richiesta. Inoltre, non poteva ritenersi adempiuto implicitamente l'obbligo sulla base di un semplice rinvio alle convocazioni nelle quali comparivano alcuni codici. Non era mai stato specificato, infatti, che le credenziali fornite negli avvisi di convocazione dell'assemblea potessero essere utilizzati per accedere al sito condominiale e anzi, le suddette lasciavano intendere che l'ostensione fosse subordinata all'appuntamento con l'amministratore presso il suo studio. Chiariti tali punti, il Tribunale richiama l'orientamento ormai dominante in giurisprudenza secondo cui «ciascun condomino ha questo diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionare l'esercizio a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli». Nel caso di specie, a fronte della richiesta iniziale di prendere visione dei documenti, la stessa non era stata evasa sollecitamente e nemmeno in tempi ragionevoli a causa dei continui e imprecisati rinvii e appuntamenti. Inoltre, secondo il giudice, se vi fosse stata reale intenzione di rendere prontamente visibili i carteggi, l'amministratore avrebbe potuto rammentare alla condomina le credenziali, cosa che, invece, non è avvenuta. La sentenza, così motivata, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della convenuta opposta. (tratto da: dirittoegiustizia.it) |