La responsabilità ex art. 2395 c.c. si configura qualora gli amministratori diano esecuzione ad una delibera “palesemente pretestuosa”
06 Settembre 2024
I soci di minoranza di una spa impugnavano una delibera assembleare con cui era stata posta l'assegnazione gratuita, in favore dei soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, delle azioni in proprietà della società in questione: tale operazione, infatti, avrebbe favorito i soci di maggioranza, che avrebbero coì acquisito il controllo totale dell'impresa. Il presidente dell'assemblea, aggirando la pronuncia in sede cautelare del Tribunale di Milano - che aveva ordinato di prendere in considerazione le azioni proprie ai fini del computo della maggioranza deliberativa necessaria - aveva escluso dal conteggio i voti espressi dai soci di minoranza in ragione di un asserito conflitto di interessi, poi negato nel giudizio di merito dal Tribunale stesso, che aveva condannato il presidente e anche gli amministratori, i quali non avevano contrastato l'operato del presidente dell'assemblea, dando poi esecuzione alla delibera approvata. La sentenza del Tribunale era stata confermata in secondo grado. Ricorrevano in cassazione i soci di maggioranza, la società, il presidente e i singoli amministratori, i quali in particolare contestavano la responsabilità individuale per i danni subiti dal socio in conseguenza dell'omessa impugnazione della delibera, posto che la legittimazione a impugnare compete al consiglio di amministrazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso degli amministratori in quanto inammissibile. Infatti, al netto del fatto che la Corte di merito non avesse mai configurato la responsabilità in capo agli amministratori per omessa impugnazione della delibera, la Cassazione ha sottolineato che la responsabilità ex art. 2395 c.c. può essere accertata dal giudice di merito in capo agli amministratori qualora questi abbiano dato esecuzione ad una delibera «palesemente pretestuosa», essendo – nel caso di specie – chiaramente diretta ad aggirare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano, che peraltro il giorno successivo aveva sospeso l'esecuzione con decreto inaudita altera parte. Infatti, per la loro posizione, gli amministratori non possono essere inconsapevoli dei provvedimenti assunti dal Tribunale in merito ad una delibera impugnata. |