Il giudice del rinvio deve tenere conto solo della pronuncia rescindente: sono irrilevanti i successivi mutamenti giurisprudenziali
09 Settembre 2024
Tre avvocati impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ingiungeva loro il pagamento delle maggiorazioni di IVA e IRAP relative all’anno 2010. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato. L'Agenzia delle entrate adiva la Commissione Tributaria Regionale (di seguito, CTR) della Campania, giudice di secondo grado, che ribaltava la precedente sentenza. Gli avvocati, allora, ricorrevano in Cassazione che, accogliendo il loro ricorso, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione. Tuttavia quest’ultima, disattendendo le statuizioni del provvedimento di rinvio, aveva ritenuto di applicare un diverso orientamento della Cassazione più recente, a svantaggio degli avvocati che avevano ricorso. Questi ultimi ricorrevano ancora una volta in Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso promosso dagli avvocati fondato, chiarendo che il giudice del rinvio, nella fase c.d. rescissoria, deve attenersi all'ambito del perimetro ermeneutico delineato dalla Cassazione con la pronuncia resa nella fase c.d. rescindente, specie laddove non intervenga, medio tempore, alcuna modifica normativa o declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione coinvolta. Peraltro, nessun rilievo assumono, in alcun modo, i diversi principi e le diverse interpretazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia emessa nella fase c.d. rescindente, dal momento che quest'ultima, nel caso di specie, assume efficacia di giudicato e non già di mero precedente. |