Clonazione della carta e prelievi fraudolenti: la responsabilità è della banca ed è contrattuale
10 Settembre 2024
Tizia citava dinanzi al Tribunale competente BNL (Banca Nazionale del Lavoro spa), assumendo di aver subito prelievi fraudolenti dal proprio conto corrente, da imputarsi - secondo Tizia - alla negligenza della convenuta, consistita nella mancata adozione delle cautele idonee a scongiurare operazioni illecite da parte di terzi. Ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni patiti. Tuttavia, sia il Tribunale che, in seguito, la Corte d’appello rigettavano la domanda. In particolare, il giudice di secondo grado motivava il rigetto sulla scorta del fatto che: «la carta sia stata, o meno, in possesso del titolare o che sia stata clonata è assolutamente indifferente, allorquando si consideri che colui il quale ha eseguito il prelievo non poteva non conoscere il PIN che deve essere solo in possesso del titolare», assumendo la sussistenza di una condotta negligente in capo a Tizia quale unica possibile causa del danno. A seguito di ricorso in Cassazione da parte dell’attrice, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo la motivazione della Corte d’appello apodittica e contraddittoria, in violazione del “minimo costituzionale”. Difatti, non solo la Corte territoriale ha assunto in maniera completamente arbitraria che i prelievi fossero stati effettuati da soggetti a conoscenza del PIN; ma ha anche disconosciuto i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità della banca. La Cassazione, infatti, ha sottolineato che la responsabilità in capo alla banca per «operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici» sia da configurarsi come responsabilità contrattuale, ribadendo che «la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere … dunque, la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo». Quindi, in sostanza, la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici (PIN) da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. |