Dimissioni volontarie: la disabilitazione dell’account aziendale nel periodo di preavviso del dipendente può costituire dimissioni per giusta causa?

Teresa Zappia
13 Settembre 2024

Nella valutazione dell’inadempimento datoriale non rileva soltanto la durata della condotta, non potendo tale elemento essere considerato significativo di per sé, alla luce della formulazione dell'art. 2119 c.c.

In linea con quanto affermato dai giudici di legittimità, la giusta causa, quale fatto che non consente la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro, deve ricondursi alla tipologia delle c.d. clausole generali, con conseguente necessità di una specificazione contenutistica in via interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall'ordinamento generale.

Nella valutazione dell’inadempimento datoriale, la giurisprudenza ha dato certamente rilievo anche al dato temporale, ossia alla durata di tale condotta, ma tale elemento non può essere considerato significativo di per sé, alla luce della formulazione dell'art. 2119 c.c.

Pertanto, l’impedimento di fatto dell’attività lavorativa mediante la disabilitazione dell’account di posta elettronica aziendale, sebbene protrattosi solo per alcuni giorni, non necessariamente è da considerare privo della gravità necessaria a giustificare le dimissioni immediate per giusta causa. Il giudice è tenuto a considerare l'inadempimento datoriale in tutti i suoi aspetti, legati non solo alla durata ma anche alle modalità di realizzazione della condotta (es. mancata comunicazione della disabilitazione), dovendo operare una valutazione complessiva della specifica fattispecie per stabilire se la continuazione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro fosse in concreto impossibile.

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