Vendita telematica: modalità, svolgimento e adempimenti del professionista delegato
11 Settembre 2024
Quadro normativo di riferimento Nell'espletamento della delega avente per oggetto le operazioni affidategli ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., il professionista nominato dal giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con una molteplicità di disposizioni che disciplinano la vendita esecutiva e che devono essere scrupolosamente osservate nell'esecuzione dell'incarico affidatogli. Le regole in questione rinvengono la propria fonte in tre distinti plessi:
Adempimenti preliminari alla vendita telematica Con l'ordinanza che delega le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., il giudice dell'esecuzione individua il soggetto autorizzato a gestire la vendita telematica; per effetto di quanto stabilito dall'art. 10 D.M. n. 32/2015, il professionista delegato, dopo averlo notiziato della nomina, acquisirà dal gestore della vendita telematica la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di conflitti d'interesse con la procedura (motivo per cui dovrà essere messo al corrente dei soggetti che ne sono parte), per poi depositarla nel fascicolo del processo esecutivo affinché venga portata a conoscenza del giudice. In vista della celebrazione dell'esperimento di vendita, il professionista delegato dovrà predisporre l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c. e, nel redigerlo, non potrà mancare di inserire – tra l'altro – le indicazioni inerenti alle modalità di presentazione delle offerte d'acquisto telematiche e di partecipazione all'asta in modalità telematica, quantomeno nelle linee essenziali, tenendo conto delle prescrizioni dettate al riguardo dal D.M. n. 32/2015, nonché dall'ordinanza di vendita (che, da questo punto di vista, può specificare aspetti privi di un'espressa regolamentazione normativa o introdurre, in quanto sia consentito, deroghe o requisiti aggiuntivi di carattere contenutistico o documentale). Una volta predisposto l'avviso di vendita e in virtù di quanto stabilito dall'art. 490 c.p.c., il professionista delegato dovrà curarne la pubblicazione – insieme all'ordinanza di vendita, alla perizia di stima con i relativi allegati (previo oscuramento dei dati personali idonei e identificare il debitore esecutato e altri eventuali soggetti ivi menzionati, come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 7 febbraio 2008) e a ogni ulteriore documento utile a fornire una corretta informazione alla platea dei potenziali offerenti circa l'oggetto della vendita esecutiva – sul Portale delle Vendite Pubbliche. Per fare ciò, dovrà disporre dell'attestazione di versamento del contributo previsto dall'art. 18-bis d.P.R. 115/2002 (pari a € 100 per ciascuno dei lotti posti in vendita), dovendosi rammentare che, a termini dell'art. 631-bis c.p.c., la mancata pubblicazione nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo (sul tema è intervenuta Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113, che ha delineato le ipotesi nelle quali l'inerzia del creditore può determinare, rispettivamente, l'estinzione tipica prevista dall'art. 631-bis c.p.c., ovvero l'improseguibilità della procedura). Il professionista delegato dovrà dare pubblicità all'avviso di vendita anche secondo le ulteriori modalità prescritte dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490, commi 2 e 3, c.p.c., ossia chiedendone la pubblicazione su appositi siti internet (sui quali viene effettuata la cosiddetta pubblicità commerciale) e, su richiesta dei creditori, su quotidiani di informazione locali o nazionali. Poiché, come detto, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 569 c.p.c. costituisce lex specialis della vendita esecutiva, lo scrupoloso rispetto delle disposizioni con essa impartite dal giudice dell'esecuzione quanto alle forme e ai termini di pubblicazione dell'avviso di vendita riveste importanza fondamentale per il professionista delegato, dal momento che eventuali violazioni possono influire sulla regolarità delle operazioni di vendita, con inevitabili riflessi sullo svolgimento e sulla progressione del processo esecutivo verso il suo esito finale, rappresentato dalla soddisfazione dei creditori – e dalla corrispondente esdebitazione dell'esecutato – attraverso il ricavato dalla liquidazione dei beni pignorati. Ciò si apprezza particolarmente proprio con riguardo ai termini da osservare per la pubblicazione dell'avviso di vendita, atteso che l'art. 490 c.p.c. fa riferimento solo a quello relativo alla cosiddetta pubblicità complementare, mentre nulla prescrive – al pari dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c. – in ordine alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (salvo volere ritenere che il termine previsto dall'art. 490, comma 2 c.p.c. debba applicarsi anche alla pubblicità da effettuare sul portale ministeriale, se non altro perché consente la trasmissione del flusso di dati ai siti autorizzati). In prossimità della celebrazione dell'esperimento di vendita, il professionista delegato dovrà acquisire il certificato di pubblicazione generato dal Portale delle Vendite Pubbliche e reso disponibile a partire dal giorno antecedente a quello in cui si svolgerà l'asta, controllando che non siano riportati eventi che possano avere influito sulla regolarità della pubblicazione (dei quali il giudice dell'esecuzione dovrebbe essere tempestivamente informato, per l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno). Può accadere, peraltro, che, prima dell'esperimento di vendita, vengano assunti provvedimenti che comportano l'arresto della procedura esecutiva o l'obbligo per il professionista delegato di interrompere le operazioni di vendita: in tali casi, occorrerà darne apposita evidenza nel Portale delle Vendite Pubbliche, mediante l'inserimento di un evento che modificherà la pubblicazione in corso. Adempimenti inerenti alla vendita telematica Il giorno fissato per la celebrazione dell'esperimento di vendita, il professionista delegato darà corso alle relative operazioni. Va ricordato che, fermo restando quanto previsto dall'art. 569, comma 4, c.p.c. (a mente del quale la gara tra gli offerenti e la vendita devono svolgersi con modalità telematiche, salvo che ricorrano situazioni che rendono consigliabile procedere diversamente), sono attualmente previste tre tipologie di vendita telematica:
Per quanto concerne le offerte telematiche, che vanno predisposte avvalendosi del sistema messo a disposizione tramite il Portale delle Vendite Pubbliche, per essere poi trasmesse al gestore della vendita telematica, questi ne assicura la visibilità al professionista delegato in un arco di tempo che può variare da un massimo di centottanta a un minimo di centoventi minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita (tale è il riferimento temporale contenuto nell'art. 14, comma 2, D.M. n. 32/2015 per la decifrazione dell'offerta telematica): ciò consente al professionista delegato di effettuare i controlli volti ad autorizzare o meno l'offerente telematico a partecipare all'esperimento di vendita. A questo proposito, va evidenziato che l'ambito delle verifiche che il professionista delegato può condurre sulle offerte telematiche è tutto sommato ristretto: esse riguarderanno essenzialmente il momento in cui le offerte sono state presentate (dovendosi escludere quelle pervenute dopo la scadenza del termine indicato nell'avviso di vendita), il prezzo offerto (che non dev'essere inferiore al prezzo base ridotto di un quarto, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.), la cauzione prestata (che non dev'essere inferiore al decimo del prezzo offerto, salvo che l'ordinanza di vendita non prescriva un importo superiore) e il suo regolare accredito sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, la coincidenza tra il diritto posto in vendita e quello per l'aggiudicazione del quale l'offerente chiede di partecipare alla gara; infine, il professionista delegato dovrà verificare la presenza dei documenti prescritti per la validità dell'offerta (per esempio, la procura rilasciata al presentatore nelle forme stabilite dall'art. 12, comma 4, D.M. n. 32/2015, nel caso in cui l'offerta sia presentata a nome di più soggetti). Nell'effettuare tali controlli, il professionista delegato non potrà prescindere dalle specifiche disposizioni contenute nell'ordinanza di vendita, attesa la sua natura di lex specialis (così, il giudice dell'esecuzione potrebbe imporre che l'offerta abbia contenuti o sia accompagnata da documenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal codice di procedura civile e dal D.M. n. 32/2015), la mancata osservanza delle quali può condurre alla declaratoria di invalidità dell'offerta. Il professionista delegato, invece, non può verificare la firma digitale apposta all'offerta trasmessa telematicamente, dal momento che tale controllo viene effettuato in sede di redazione dell'offerta medesima tramite il software ministeriale (secondo modalità, peraltro, allo stato non note), mentre non risulta possibile aprire il file contenente l'offerta trasmesso mediante posta elettronica certificata al Ministero della giustizia. Attualmente, peraltro, la sottoscrizione digitale rappresenta l'unica modalità utilizzabile per la presentazione di un'offerta telematica, dal momento che non è ancora operativa la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica attraverso cui inviarla (e che, a termini dell'art. 12, comma 4, D.M. n. 32/2015, sostituisce la firma digitale). A differenza di quanto è a dirsi per gli offerenti analogici (in caso di vendita sincrona mista), si ritiene che l'offerente telematico non abbia la possibilità di integrare i documenti da allegare all'offerta, nel caso in cui abbia omesso di inserire alcuni di quelli prescritti dalla legge o dall'ordinanza di vendita (per esempio, inviandoli a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata al professionista delegato): ciò in quanto si tratterebbe di una modalità diversa da quella che dev'essere utilizzata per la presentazione dell'offerta, stabilendo l'art. 13 D.M. n. 32/2015 che essa sia inviata a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia sicché, per sanare l'eventuale carenza, anche la documentazione integrativa andrebbe veicolata nello stesso modo, ossia facendola pervenire al professionista delegato non direttamente, ma mediante trasmissione dall'offerente al Ministero e successivo inoltro al gestore della vendita telematica. Una volta autorizzati gli offerenti telematici (che avranno nel frattempo ricevuto le credenziali per connettersi al portale del gestore della vendita tramite apposito messaggio di posta elettronica certificata) e – nel caso di vendita sincrona mista – quelli analogici, il professionista delegato darà corso alla gara, aggiudicando il bene a colui che avrà effettuato il rilancio più alto. A questo proposito, va sottolineato che, mentre gli offerenti analogici possono essere agevolmente identificati dal professionista delegato, proprio perché debbono presenziare personalmente al fine di partecipare all'esperimento di vendita, non altrettanto è a dirsi per chi è collegato telematicamente in virtù delle credenziali inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la presentazione dell'offerta, non essendovi modo di appurarne l'effettiva identità (sicché non può escludersi che chi partecipa materialmente alla gara ed effettua i rilanci sia soggetto diverso dall'offerente, circostanza che potrebbe anche integrare il reato di sostituzione di persona). Adempimenti successivi alla vendita telematica Terminato l'esperimento di vendita, il professionista delegato predisporrà il relativo verbale (che andrà depositato nel fascicolo del processo esecutivo, insieme agli altri documenti inerenti alle operazioni svolte). Accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche, dovrà quindi inserire nell'apposita maschera l'esito della gara (aggiudicazione o mancata aggiudicazione): anche i gestori dei siti sui quali era stato pubblicato l'avviso di vendita saranno così in grado di sapere in che modo si è conclusa l'asta e di darne quindi evidenza, onde evitare che un bene già aggiudicato possa risultare non ancora venduto e indurre in errore il pubblico dei potenziali offerenti. A stretto giro, il professionista delegato dovrà quindi restituire le cauzioni versate dagli offerenti telematici non divenuti aggiudicatari sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, riaccreditando loro i relativi importi mediante bonifico bancario (motivo per cui ogni offerta deve indicare il codice IBAN da impiegare per la retrocessione della cauzione); in caso di vendita sincrona mista e di aggiudicazione a un offerente analogico, invece, oltre a effettuare la restituzione delle cauzioni agli offerenti (telematici e analogici), il professionista delegato dovrà versare sul conto corrente della procedura l'assegno recante quella allegata all'offerta dell'aggiudicatario. In virtù di quanto stabilito dall'art. 591-bis, comma 14, c.p.c., il professionista delegato dovrà infine depositare un rapporto riepilogativo delle attività svolte, che, a differenza di quanto avveniva prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, va predisposto non più con cadenza semestrale, ma dopo ciascun esperimento di vendita. |