Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (SMD)
10 Settembre 2024
La direttiva SMD (Dir. UE 2021/2167), che mira a promuovere il mercato secondario dei crediti deteriorati nell'Unione Europea e a rafforzare le protezioni per i debitori ceduti, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116. Nello specifico, la Direttiva intende:
La legge italiana n. 15 del 21 febbraio 2024 aveva delegato al Governo l'adozione di un decreto legislativo per recepire la Direttiva a livello nazionale: il d.lgs. n. 116/2024 prevede la modifica del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), includendo un nuovo Capo II nel Titolo V, dedicato all'acquisto e alla gestione di crediti deteriorati. Si prevede, infatti, la liberalizzazione della cessione dei crediti NPL da parte delle istituzioni finanziarie agli “acquirenti di crediti” (ovvero persone fisiche e giuridiche che operano professionalmente nell'acquisto di crediti) e l'incremento delle misure di tutela per i debitori ceduti e il rafforzamento della regolamentazione del mercato dei crediti. La gestione di tali crediti è riservata a banche, intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, "gestori di crediti deteriorati" autorizzati ai sensi dell'art. 114, comma 6, TUB, nonché ai gestori di crediti dell'UE operanti in Italia ai sensi dell'art. 114, comma 9, TUB. La Banca d'Italia è l'autorità competente per l'autorizzazione di tali gestori, i quali devono soddisfare requisiti di reputazionali e professionali, nonché requisiti organizzativi specifici. Inoltre, vi sono regole particolari per i gestori che intendano detenere fondi dei debitori (art. 114, comma 7, TUB). Il decreto legislativo introduce, infine, una disposizione di rilevante impatto pratico, stabilendo che l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza, effettuata da società con licenza per tale attività ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), non è considerata gestione di crediti in sofferenza secondo la nuova normativa. Questa attività può essere svolta tramite accordi di esternalizzazione di funzioni aziendali per conto di gestori di fondi di investimento, banche e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, inclusi i casi di operazioni di cartolarizzazione di crediti. Tale esclusione si applica anche ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi della nuova normativa. Il Decreto è entrato in vigore il 14 agosto 2024. |