In G.U. il regolamento per il ravvedimento guidato nell'ambito della cooperative compliance

La Redazione
11 Settembre 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il d.m. 31 luglio 2024, n. 126 che individua il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

L'art. 1 del d.m. n. 126/2024 stabilisce che il regolamento si rivolge ai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3-7 del d.lgs. n. 128/2015 che desiderano regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, e indica la possibilità per i contribuenti di provvedere spontaneamente a sanare le irregolarità ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997. Il comma 2 precisa che la procedura indicata nel decreto è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto, la procedura può essere avviata dal contribuente inviando all'ufficio competente una comunicazione contenente tutti gli elementi riguardanti le irregolarità rilevate, oltre all'indicazione delle imposte, le sanzioni e gli interessi correlati. La comunicazione deve essere inviata entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento secondo le seguenti modalità:

  • consegna a mano presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate;
  • spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite Pec sottoscritta digitalmente o con firma autografata.

L'ufficio competente, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 126/2024, deve presentare al contribuente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, uno schema di ricalcolo che individua l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate e  deve fornire un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.

Trascorsi i termini per le eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate invia il nuovo atto di ricalcolo al contribuente, indicando un termine di almeno 15 giorni per il pagamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto, il contribuente può concludere in anticipo la procedura pagando immediatamente gli importi dovuti.

Per maggiori dettagli si rinvia al testo del decreto.

Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, anche il d.m. 29 aprile 2024 recante l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023. 

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