Agosto 2024: distribuzione del surplus da continuazione, risoluzione di appalto nel fallimento, bancarotta preferenziale

La Redazione
11 Settembre 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di bancarotta preferenziale, distribuzione del “surplus finanziario” derivante dalla continuazione, opponibilità della prededuzione ex lege nell’ambito di una diversa procedura concorsuale, risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e ammissione al passivo fallimentare, privilegio processuale fondiario nelle procedure del codice della crisi, sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell’ex amministratore inadempiente.

Bancarotta preferenziale: la prova dei crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale

Cass. pen., sez. V, 6 agosto 2024 (ud. 12 aprile 2024), n. 32061

A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

Qualunque operazione societaria può assumere valenza distrattiva o dissipativa, e ciò tanto nel caso in cui non si configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della disponente, quanto in quello in cui l'operazione stessa avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della "par condicio creditorum", che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di "non contestazione.

La distribuzione del “surplus finanziario” derivante dalla continuazione (concordato ex art. 186-bis l. fall.)

Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474

In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell'attività d'impresa è da intendersi quale incremento di valore dell'azienda. Esso, pertanto, deve ritenersi pacificamente rientrante nel paradigma di “bene futuro” che, secondo i principi generali della responsabilità patrimoniale fissati dall'art. 2740 c.c., non può essere sottratto al soddisfacimento dei creditori, secondo l'ordine di graduazione fissato dal successivo art. 2741 c.c. e al rispetto, nell'ambito concordatario, dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2, l. fall.

Opponibilità della prededuzione ex lege nell'ambito di una diversa procedura concorsuale, a carico di un diverso imprenditore

Cass. civ., sez. I, 13 agosto 2024, n. 22787

La prededuzione, in quanto connessa in chiave cronologica ovvero in chiave teleologica ad una data procedura concorsuale nominativamente identificata, non si proietta al di là del referente soggettivo della stessa procedura concorsuale, ancorché le prefigurazioni in particolare del piano concordatario eventualmente contemplino o riflettano la qualificata correlazione, convenzionale o legale, di tale referente con altro referente soggettivo, id est con altro imprenditore. Conseguentemente la prededuzione né transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette – diversamente dal privilegio.

Risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 per grave inadempimento e ammissione al passivo fallimentare

Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2024, n. 22843

In tema di appalto pubblico disciplinato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 17/2004/CE e n. 18/2004/CE"), e ai fini della cd. cristallizzazione del passivo del fallimento, l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela previsto dall'art. 136 del suddetto d.lgs. presuppone la valutazione del "grave inadempimento" dell'appaltatore, nel contraddittorio con quest'ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui l'ente appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, "dispone la risoluzione del contratto", senza che possa ipotizzarsi, quanto agli adempimenti preliminari di cui all'art. 136 cit., alcun effetto prenotativo analogo a quello proprio delle domande giudiziali di risoluzione del contratto ex art. 2652, comma 1, c.c.

Rapporto tra privilegio processuale fondiario e codice della crisi

Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914

Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14/2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.

Sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell'ex amministratore inadempiente

Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2024, n. 22977

Presupposto indispensabile per la sospensione necessaria del processo è l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità non meramente logica, ma tecnico-giuridica, per la cui configurabilità è necessario non soltanto che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno dei giudizi rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell'ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati (nel caso di specie, l'accertamento dell'inadempimento dei doveri inerenti alla carica di amministratore era stato chiesto in via principale dai commissari giudiziari soltanto nel giudizio di risarcimento del danno, mentre in quello di opposizione allo stato passivo è stato sollecitato in via meramente incidentale; secondo la Corte, dunque, la comunanza tra i giudizi «si traduce in un rapporto di reciproca dipendenza che non va oltre la sfera puramente logica, e non può quindi giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma, al più, la riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti»).

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