Composizione negoziata: estensione delle misure protettive al patrimonio del garante
12 Settembre 2024
Il tribunale afferma, in primo luogo, di aderire all'orientamento secondo cui è consentito anche al debitore insolvente ricorrere alla composizione negoziata della crisi (v. Trib. Brindisi 25 luglio 2022) «e ciò a condizione che l'insolvenza appaia reversibile» (cfr. Trib. Bergamo 25 maggio 2022; Trib. Roma 21 novembre 2022; Trib. Roma 6 ottobre 2022). Ritengono i giudici di aderire, altresì, all'orientamento secondo cui «non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all'esito delle trattative con i creditori condotte con l'ausilio dell'esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell'impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori purché appaia delineato un progetto di massima che delinei in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento» (in tal senso si vedano Trib. Padova 2 marzo 2023; Trib. Piacenza 22 dicembre 2022; Trib. Roma 6 ottobre 2022; Trib. Treviso 4 ottobre 2022 e Trib. Pescara 5 maggio 2022). Infine, in ordine alla estensione delle misure protettive anche con riguardo al bene messo a disposizione del gruppo da parte di un terzo garante in vista del risanamento, il tribunale afferma che «l'ampia definizione delle misure protettive contemplata dall'art. 2, lett. p), c.c.i.i. condizionate al raggiungimento dello specifico scopo del risanamento e salvataggio aziendale essendo finalizzate “ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza” consente di estenderne l'efficacia anche nei confronti del patrimonio di terzi, dovendosi aggiungere che il perseguito risultato di (indispensabile) tutela interinale del patrimonio della “garante” non potrebbe essere ottenuto mediante il ricorso a misure cautelari non essendo individuabili preventivamente i creditori che potrebbero aggredirne il patrimonio e nei cui confronti indirizzare (necessariamente) le stesse laddove solo le misure protettive hanno efficacia erga omnes». |