Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale
12 Settembre 2024
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione processuale della causa. La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione. In caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere in mancanza di accordo tra le parti, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la soccombenza virtuale in capo all'amministratore del condominio, che poteva agevolmente rendere visibile la documentazione alla condomina, ma non lo ha fatto finché non è stato costretto ad opporsi al decreto ingiuntivo richiesto dalla donna. |