Sinistro stradale e cessione del credito: profili risarcitori e integrazione del contraddittorio
13 Settembre 2024
Il Giudice di pace rigettava la domanda contro Zuritel Spa, condannando tuttavia Tizio al pagamento della somma di euro 540,00 (credito derivante dalle spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva). Avverso detta pronuncia A.C. Soluzioni Srl interpose gravame davanti al Tribunale evidenziando la erronea valutazione del giudice di pace in ordine alla domanda svolta, ma la sentenza del Tribunale dichiarava inammissibile l'appello. Con il ricorso in Cassazione contro tale pronuncia, A.C. Soluzioni Srl lamentava la violazione di norme procedurali e anche che la pronuncia del Tribunale fosse stata emessa senza l'integrazione del contraddittorio. Osserva a riguardo il Collegio come, nel caso in questione, « in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile» posto che anche l'azione del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del veicolo da lui condotto «presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno». Tale accertamento ̶ oggetto della domanda giudiziale, del processo e del decisum ̶ non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (così, di recente, Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2023, n. 4994; conformi Cass. civ., sez. VI, 06 dicembre 2021, n. 38458; Cass. civ., sez. VI, 28 settembre 2021, n. 26232; Cass. civ., sez. III, 08 aprile 2020, n. 7755; Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2018, n. 22271; Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2015, n. 12089). La conseguenza è che «l'omessa integrazione del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.». Nel caso de quo non essendo stato integrato il contraddittorio, deve essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al Giudice di primo grado. La Corte accoglie pertanto il ricorso e torna, con questa pronuncia, sul tema dell'importanza del corretto svolgimento del procedimento e dell'integrazione del contraddittorio, a garanzia del giusto processo. |