Indagato non detenuto e notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame
13 Settembre 2024
Massima La notificazione a indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il riesame di misura cautelare reale, prevista dall'art. 324, comma 6, c.p.p., deve essere eseguita, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto, mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, c.p.p. Il caso Il tribunale confermava il decreto di sequestro probatorio. L'indagato proponeva ricorso in cassazione, lamentando la nullità dell'avviso d fissazione dell'udienza dinnanzi al tribunale del riesame, per essere stato notificato presso il proprio difensore di fiducia e non già presso il domicilio dichiarato. L'indagato aveva provveduto a dichiarare il proprio domicilio, ma i Carabinieri, incaricati della notifica da parte del Riesame, ne avevano accertato l'irreperibilità procedendo con la notifica presso il difensore. Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto seguire il disposto dell'art. 157 c.p.p., con conseguente deposito presso la casa comunale, lasciandone avviso sulla porta e spedendo la raccomandata prevista, dalla cui ricezione la notificazione si sarebbe dovuta considerare come perfezionata. La Corte di cassazione dichiara infondato il motivo di impugnazione, sul rilievo che i CC non avevano potuto effettuare la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio in precedenza dichiarato, con conseguente applicazione dell'art. 157-bis, comma 1, c.p.p. Per i giudici di legittimità la procedura deve passare attraverso i seguenti snodi: a)notifica al domicilio dichiarato od eletto; b) qualora non si riesca nell'intento di notificare l'avviso di udienza all'imputato, non trovato in nessuno dei luoghi da lui stesso indicati come domicilio - proprio perché si versa nella procedura conseguente ad istanza di riesame in cui non sono consentiti né il rinvio dell'udienza la declaratoria d'irreperibilità dell'imputato, entrambi incompatibili con i suoi termini strettissimi e con le sue finalità - non va applicata la procedura di cui al comma 4 dell'art. 161 citato, ma quella dell'art. 157-bis, comma 1, c.p.p., che prevede l'esecuzione della notificazione mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio. La questione La questione in esame è la seguente: l'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il riesame di misura cautelare reale può essere notificato al difensore? Le soluzioni giuridiche Nel caso di indagato/imputato libero, il codice distingue tra prima notificazione (la prima volta che un atto del procedimento viene notificato all'indagato/imputato) e notifiche successive alla prima. La grande novità della riforma Cartabia consiste proprio nell'introduzione di una sorta di domiciliazione ex lege presso il difensore per le notifiche successive alla prima. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con modalità telematiche, l'autorità giudiziaria avverte l'indagato/imputato (il quale non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01, che hanno il medesimo contenuto) che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Nel medesimo atto l'autorità giudiziaria avverte altresì il destinatario dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento (art. 157 comma 8-ter c.p.p.). Osservazioni Per la comunicazione all'imputato non detenuto degli atti contenenti la vocatio in ius, ovvero: a) il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; b) il decreto di citazione a giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.; --c) il decreto penale di condanna, la notifica va fatta o presso il domicilio dichiarato o eletto oppure presso l'indirizzo PEC dall'imputato comunicati ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p.: in mancanza dell'acquisizione di tali indicazioni, quindi, la notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 157 c.p.p. Risulta, infatti, solo parzialmente riproposto il tradizionale sistema delineato dalla precedente disciplina con l'art. 161, comma 1, c.p.p., posto che con l'entrata in vigore della Riforma, con il primo atto che si svolge alla presenza dell'indagato o dell'imputato, il Giudice, il P.M. o la Polizia giudiziaria invitano lo stesso a dichiarare o eleggere domicilio oppure ad indicare un indirizzo PEC (cioè un domicilio telematico) per la ricezione degli atti contenenti la vocatio in ius, con l'avviso che in caso di rifiuto, inidoneità o mutamento non comunicato di tali dati, si procederà alla notificazione al Difensore. Le dichiarazioni o elezioni di domicilio in esame producano un effetto limitato alla sola notifica degli atti di vocatio in ius: non a caso, l'art. 157-ter c.p.p. è l'unica norma relativa alla notifica degli atti all'imputato che richiama l'art. 161, comma 1, c.p.p. D'altra parte, la limitazione dell'efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio risulta espressamente delineata dall'art. 164 c.p.p., che non a caso recita: «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1». Ne consegue che la dichiarazione o elezione di domicilio incide solo sulle notifiche degli atti introduttivi, per il resto trovando applicazione le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. e cioè: notifica telematica; in via subordinata notifica al Difensore in presenza degli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 1, c.p.p. (anche forniti dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 157, comma 8-ter, c.p.p., come si dirà a breve); da ultimo, notifica a mani o nelle altre forme di cui all'art. 157 c.p.p. Al di fuori degli atti specificamente indicati all'art. 157-ter c.p.p., e pur continuando ad operare in generale la distinzione tra prima notifica e successive, ove la notifica presso il domicilio dichiarato od eletto sia divenuta impossibile allora trova applicazione la notificazione al difensore. Nel caso di specie, ritenendo che l'avviso dell'udienza camerale innanzi al tribunale del riesame nono possa ritenersi un atto introduttivo, nel caso sia divenuta impossibile la notifica al domicilio dichiarato od eletto, è del tutto ragionevole e conforme alla ratio normativa, che l'avviso sia notificato mediante consegna al difensore, essendo assimilabili i presupposti a fondamento delle due ipotesi, non potendosi ipotizzarsi una disciplina diversa per l'impossibilità di eseguire la notifica al domicilio indicato, la quale comporterebbe inevitabili lungaggini procedurali, incompatibili con le esigenze di una rapida celebrazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame. In conclusione, per la Corte di cassazione si tratta di una soluzione «del tutto logica, coordinandosi con quella ‘generale dell'art. 324, comma 2, c.p.p., come novellato, in quanto le esigenze di assicurare la rapidità di fissazione e la sicura rappresentanza dell'indagato dinanzi al Tribunale del riesame, che sono alla base di tale nuova disciplina - che, come anticipato, prevede che ove la richiesta sia presentata da imputato non ristretto in vinculis, solo ove non abbia dichiarato od eletto domicilio è tenuto ad indicare (si intende, nella richiesta), “il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6” della stessa disposizione (che, appunto stabilisce che “l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta”), stabilendo che “in mancanza” (si intende, della indicazione del domicilio nella richiesta di riesame) “l'avviso è notificato mediante consegna al difensore” - valgono, a maggior ragione, nel caso in cui tale dichiarazione od elezione di domicilio da parte dell'indagato vi sia già stata». |