Recesso del socio pubblico da partecipazioni in società di capitali e liquidazione della quota

La Redazione
13 Settembre 2024

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di recesso del socio pubblico dalle partecipazioni in una società di capitali, ai sensi degli artt. 4,20 e 24 TUSPP (d.lgs. n. 175/2016).

Qualora la partecipazione in una società di capitali non sia stata oggetto di alienazione da parte dell'ente pubblico entro un anno dalla ricognizione, la liquidazione deve avvenire, giusto il disposto di cui all'art. 24, comma 5 TUSPP, secondo le modalità previste dall'art. 2437 quater c.c., il quale prevede che gli amministratori della società partecipata si adoperino per il collocamento della partecipazione prima presso i soci e successivamente, in mancanza, presso i terzi e che, in caso di mancato collocamento entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni vengano rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c.

L'obbligazione di pagamento del valore di liquidazione delle azioni, che sorge in capo alla società e a favore del socio recedente, è strettamente collegata, in forza ad un nesso di corrispettività, con la corrispondente obbligazione, in capo al socio, di trasferimento in favore della società delle medesime azioni.

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