L’assegnazione della casa coniugale nell’ambito della negoziazione assistita e la sua trascrivibilità

16 Settembre 2024

Ai fini della trascrivibilità dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita che disciplina l’assegnazione della casa familiare, è necessaria l'autenticazione dell'accordo da parte di un Pubblico Ufficiale?

Massima

L'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia familiare che disciplina l'assegnazione della casa familiare risulta trascrivibile senza la necessità che un Pubblico Ufficiale autentichi le sottoscrizioni in esso contenute, nella misura in cui l'assegnazione della casa familiare attribuisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale.

La fattispecie

Due coniugi raggiungevano, in sede di negoziazione assistita in materia familiare, un accordo con cui regolamentavano gli aspetti personali e patrimoniali della separazione, ivi compresi i rapporti con il figlio minore.

In particolare, la casa familiare veniva assegnata alla madre – in quanto collocataria del figlio – la quale si impegnava ad acquistarla, ad un determinato prezzo ed entro un termine concordato, a fronte dell'impegno assunto dal padre di cedere l'immobile di proprietà esclusiva adibito a casa familiare.

Le parti, ricevuta l'autorizzazione del Pubblico ministero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, chiedevano la trascrizione dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, ma il Conservatore dei Registri Immobiliari provvedeva alla trascrizione con riserva ravvisando gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità, nella misura in cui riteneva che l'accordo di negoziazione assistita potesse essere trascritto solo in presenza dell'autenticazione notarile delle sottoscrizioni.

La parte che aveva richiesto la trascrizione proponeva reclamo ex art. 2674-bis, comma 2 c.c. sostenendo che, nel caso di specie, non fosse necessario l'intervento di un Pubblico Ufficiale, in quanto l'oggetto della trascrizione non riguardava un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento.

Il Tribunale Ordinario di Bologna accoglieva il reclamo e, per l'effetto, ordinava la Conservatore dei Registri Immobiliari di rendere definitiva la trascrizione limitatamente ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare.

 Le questioni affrontate e il contrasto in giurisprudenza

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante la trascrivibilità dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia familiare.

In particolare, ci si chiede se, ai fini della trascrivibilità dell'accordo che disciplina l'assegnazione della casa familiare, sia necessaria l'autenticazione dell'accordo da parte di un Pubblico Ufficiale.

Il Tribunale Ordinario di Bologna, con il provvedimento in commento, ritiene che la clausola relativa all'assegnazione della casa familiare, contenuta in un accordo di negoziazione assistita, sia trascrivibile nei registri immobiliari senza la necessità dell'autentica notarile delle sottoscrizioni.

In particolare, il giudice bolognese, ricostruita la normativa applicabile in punto di trascrivibilità dell'accordo di negoziazione assistita, ritiene che l'accordo che prevede l'assegnazione della casa familiare sia trascrivibile alla luce del combinato disposto degli art. 337-sexies, comma 1, ultimo periodo, c.c. e art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014.

Infatti, la norma civilistica prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca siano trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.; mentre l'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 chiarisce che l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali. Pertanto, se il provvedimento giudiziale di assegnazione risulta trascrivibile, lo è anche l'accordo delle parti raggiunto in sede di negoziazione assistita.

Il Tribunale di Bologna affronta poi la questione della necessità dell'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un Pubblico Ufficiale.

Sul punto, si ritiene che la soluzione della quaestio iuris passi necessariamente dalla corretta qualificazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Infatti, trattandosi di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale, «si ritiene che la certificazione dell'autografia delle firme da parte degli avvocati prevista dall'art. 5 comma 2, d.l. n. 132/2014 e soprattutto l'espressa equiparazione dell'accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, unitamente alla considerazione che l'assegnazione della casa familiare, oltre a non comportare l'attribuzione di un diritto reale su un immobile, ma di un diritto personale di godimento, è soggetta a trascrizione facoltativa, non obbligatoria, siano indici normativi sufficienti a far ritenere che l'accordo di negoziazione assistita possa essere trascritto ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare, senza necessità di alcun altro adempimento, e in particolare senza necessità di autentica notarile».

Da ciò deriva anche, ed a contrario, che l'approdo interpretativo raggiunto dal Tribunale bolognese non trova applicazione in relazione a quegli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita che contengono una clausola che non appartiene al «contenuto essenziale della separazione personale» – a cui, invece, appartiene l'assegnazione della casa familiare – e che prevedono il trasferimento di diritti reali.

Il provvedimento in commento consente di tornare a riflettere sul tema della trascrivibilità dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, foriero di orientamenti giurisprudenziali contrastanti:

Primo orientamento Secondo orientamento 

Secondo una prima e minoritaria interpretazione, le sottoscrizioni apposte dalle parti in calce all'accordo, autenticate dagli stessi Avvocati che le hanno assistite nella negoziazione, risultano sufficienti a rendere l'accordo direttamente trascrivibile, senza la necessità dell'intervento del Pubblico Ufficiale.

Tale tesi si fonda sul fatto che l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce, ai sensi di quanto dispone l'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, gli stessi effetti del provvedimento giudiziario e che l'Avvocato della parte è l'unico soggetto abilitato ad autenticare l'accordo tra i coniugi (cfr. art. 6 d.l. n. 132/2014), il quale contiene già la certificazione di autografia delle firme a cura degli avvocati (art. 5 d.l. n. 132/2014) (sul punto si vedano Trib. Pordenone, 16 marzo 2017; Trib. Pordenone, 17 marzo 2017; Trib. Roma, sez. V, 17 marzo 2017; Trib. Roma, 17 novembre 2015 n. 12136 e Trib. Roma, 17 maggio 2016, n. 6029).

Secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, l'accordo risultava essere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, d.l. n. 132/2014, titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari solo se la sottoscrizione dell'accordo viene autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

I sostenitori di tale approdo interpretativo evidenziano che la parificazione tra l'accordo raggiunto in una procedura di negoziazione assistita ed il corrispondente provvedimento giudiziale riguarda soltanto gli effetti che ne derivano e non anche l'idoneità ai fini della trascrizione (cfr. Trib. Genova, 8 aprile 2016; Trib. Genova, 29 marzo 2016; Trib. Napoli, 29 gennaio 2016; Trib. Catania, sez. III, 24 novembre 2015; Trib. Venezia, sez. I, 21 novembre 2017 e Corte Appello Trieste, sez. I, 6 giugno 2017, n. 207). Pertanto, ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, d.l. n. 132 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 (cfr. Cass., sez. II, n. 1202/2020).

 La soluzione proposta

Nell'ambito di questo vivace dibattito si colloca il provvedimento del Tribunale Ordinario di Bologna, il quale si allinea all'orientamento maggioritario, posto che esclude la necessità dell'autenticazione da parta del Pubblico Ufficiale, non perché ritenuta superflua, ma in quanto l'oggetto della trascrizione non riguardava un diritto reale: l'assegnazione della casa familiare costituisce, anche alla luce di quanto dispone l'art. 337-sexies c.c., in capo all'assegnatario un diritto personale di godimento e non un diritto reale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843; Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2018, n. 1744 e Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990).

Da ciò deriva che, non trattandosi di un diritto reale, l'autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale non è richiesta. Tuttavia, l'autenticazione notarile diviene necessaria laddove l'accordo di separazione personale raggiunto in sede di negoziazione assistita contenga una clausola che attribuisce o trasferisce un diritto reale.

La condivisibile conclusione raggiunta dal giudice bolognese si allinea alla posizione dominante della dottrina (ACIERNO, 2005, 562; ZANETTI VITALI, 27; QUADRI, 429; AULETTA, 733; DE FILIPPIS, 143 e FREZZA, 1758) e della giurisprudenza che ritengono che la disponibilità della casa familiare, derivante da provvedimento giudiziale di assegnazione, non integra un diritto reale bensì un diritto personale di godimento di natura atipica (ex plurimis: Cass. civ., sez. V, 3 gennaio 2014, n. 2273; Cass. civ., sez. V, 13 novembre 2015, n. 23225; Cass. civ., sez. trib., 28 giugno 2016, n. 13334; Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630; Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1997, n. 7680; Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1991, n. 6348 e Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 1985, n. 5082), anche in considerazione del fatto che l'assegnazione della casa familiare risulta essere caratterizzata strutturalmente dalla temporaneità e soggetta alla regola rebus sic stantibus, essendo revocabile in qualsiasi momento al verificarsi di mutamento delle circostanze originariamente legittimanti la relativa adozione (ANCESCHI, 29).

Da ultimo, si deve ricordare che il Legislatore è intervenuto sul punto modificando, ex art. 9 d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), l'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, che, nella formulazione attualmente vigente, precisa che l'accordo potrà contenere anche patti di trasferimento immobiliare che, però, potranno produrre esclusivamente effetti obbligatori. Da ciò deriva che le parti, nell'accordo di negoziazione assistita, dovranno limitarsi ad impegnarsi a trasferire o a cedere un bene immobile, rendendo necessaria successivamente la conclusione di un atto avanti ad un Pubblico Ufficiale.

Pertanto, a fronte del testo attualmente vigente dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 e ferma la trascrivibilità dell'assegnazione della casa familiare senza alcun intervento del Pubblico Ufficiale, l'inserimento, all'interno dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia familiare, di un patto avente ad oggetto un trasferimento immobiliare comporta una struttura bifasica della vicenda traslativa.

Tuttavia, l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, segna un deciso arretramento posto che, nell'assetto precedente alla c.d. riforma Cartabia, le parti potevano inserire nell'accordo di negoziazione assistita un patto di trasferimento con efficacia reale, dovendo – ai soli fini della trascrivibilità – fare autenticare le firme da un Pubblico Ufficiale; attualmente, invece, le parti – potendo inserire solo patti ad effetti obbligatori – devono necessariamente stipulare un secondo e diverso atto ad efficacia reale avanti al Pubblico Ufficiale.

Inoltre, la soluzione normativa cristallizzata nell'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, risulta discordante rispetto al regime della negoziazione ordinaria ove l'accordo, previa autenticazione del Pubblico Ufficiale, può produrre effetti reali.

Tale discrasia non può essere sanata invocando l'art. 2645-bis c.c.: l'accordo, concluso in una negoziazione assistita familiare, contenente l'impegno a trasferire un diritto reale non può essere trascritto ex art. 2645-bis c.c. nella misura in cui la trascrizione del contratto preliminare esige la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (TURRONI, 553).

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

  • ACIERNO, L’opponibilità della assegnazione della casa familiare, in Fam. e dir., 2005, 561 ss.;
  •  ANCESCHI, L’assegnazione della casa familiare, Santarcangelo di Romagna, 2013;
  • AULETTA, sub art. 155-quater c.c., AA.VV., , Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Torino, 2010;
  • DEFILIPPIS, Affidamento e casa familiare, in AA.VV., L’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2013;
  • FREZZA, Casa familiare, in AA.VV., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, vol. I, Milano, 2011, 1753 ss.;
  • QUADRI, L’assegnazione della casa familiare in sede di separazione e divorzio, in Fam. e dir. 1995, 283 ss.;
  • ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Milano, 2006;
  • AULETTA, Notariato e giurisdizione. La trascrizione dell’accordo di negoziazione per nulla osta del P.M.: il caso Pordenone, in Notariato, 2017, f. 3, 237 ss.;
  • BELLOLI, Autenticazione notarile e trascrizione dei trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014. Analisi critica dei provvedimenti del Trib. Pordenone 16 marzo 2017 e di App. Trieste 30 maggio 2017, in Riv. notar., 2017, f. 5, 1024 ss.;
  • BERNES, Trasferimenti immobiliari nella composizione consensuale della crisi coniugale, in Giur. it., 2022, 1596 ss.;
  • CARDOSI, Sulla trascrizione degli accordi di negoziazione assistita in materia familiare, in Nuova giur. civ., 2017, 1163 ss.;
  • FREZZA, Il titolo per la trascrizione del verbale di negoziazione assistita e la tassatività dell’art. 2657 c.c., in Dir. fam. e pers., 2020, 831 ss.;
  • FREZZA, Effetti obbligatori dei patti sui trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita, in Nuove leggi civ. comm., 2023, 1318 ss.;
  • GAMBARDELLA, Per un ruolo ulteriore del notaio nei trasferimenti immobiliari in sede di accordo di separazione e divorzio, in Notariato, 2021, 535 ss.;
  • TURRONI, Trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita e rifiuto di trascrivere l’atto, in Notariato, 2023, 553 ss.

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