Risarcimento diretto danneggiato – assicurazione: il danneggiante è litisconsorte necessario
16 Settembre 2024
A.C. Soluzioni Srl, cessionaria del credito spettante a Tizio in qualità di danneggiato da un sinistro stradale, conveniva quest'ultimo davanti al giudice di pace insieme a Zuritel Spa (assicuratrice del danneggiante) per accertare la responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'altro veicolo coinvolto, nonché accertare la validità della cessione del credito e ottenere così il pagamento del credito dalla debitrice ceduta Zuritel Spa. Il Giudice di pace rigettava la domanda e il giudice di secondo grado, successivamente adito, dichiarava inammissibile l'impugnazione perché relativa a controversia di valore non eccedente millecento euro. Ricorrendo in Cassazione, A.C. Soluzioni Srl lamentava innanzitutto la ritenuta inammissibilità del gravame da parte del Tribunale, considerato che l'art. 113 c.p.c., pur prevedendo una pronuncia secondo equità nelle cause il cui valore non eccede millecento euro, riconosce l'appellabilità di dette sentenze per violazione di norme procedurali; e, in secondo luogo, il fatto che il Tribunale si fosse pronunciato senza prevedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro stradale, il danneggiante. Sul punto, la Cassazione ha dapprima riconosciuto l'errore, commesso dal Tribunale, nell'aver ritenuto l'appello inammissibile, dovuto al fatto che il giudice non avesse valutato che A.C. Soluzioni Srl aveva denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. (per avere il Giudice di pace erroneamente deciso su un oggetto diverso da quello originariamente dedotto in giudizio), che è norma procedurale. Inoltre, ha precisato che « in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile» posto che anche l'azione del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del veicolo da lui condotto «presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno». Quindi il danneggiante è litisconsorte necessario, poiché l'eventuale sentenza non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta. Dunque, nel caso di specie, l'omessa integrazione del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 3 c.p.c. |