La natura abusiva di un immobile non inficia la sua pignorabilità né la conseguente procedura esecutiva
17 Settembre 2024
A seguito di concessione di mutuo per un finanziamento legato ad un immobile, garantito dalla costituzione di un'ipoteca volontaria sull'immobile stesso e a seguito di inadempimento del mutuatario, il mutuante pignorava l'immobile ipotecato, che veniva poi messo all'asta. Si scopriva che l'immobile in realtà era stato costruito abusivamente, ma la vendita si teneva e il Comune si aggiudicava il bene, versava la cauzione ex art. 587 c.p.c. ma non versava il saldo prezzo. Il giudice dell'esecuzione dichiarava con ordinanza l'improcedibilità della procedura esecutiva, che veniva opposta dal Comune. Sul punto, il Tribunale di Napoli ha statuito che la natura abusiva di un immobile non inficia in alcun modo la pignorabilità dello stesso né la procedura esecutiva che ne deriva, perché l'abusività del bene deve emergere ai meri fini di rendere noto lo status dell'immobile ai potenziali acquirenti e poi all'aggiudicatario, ma non rileva altrimenti. Infatti l'aggiudicatario è rimesso in termini proprio per richiedere il condono edilizio. Dunque l'acquisizione del bene al patrimonio comunale costituisce soltanto un elemento, non ancora definitivo, della fattispecie a formazione progressiva dalla quale deriva la perdita della proprietà in capo all'esecutato e, con essa, della facoltà di ottenere la sanatoria delle opere abusive. Quindi, in sostanza, se il Comune avesse versato il saldo prezzo, avrebbe potuto richiedere il condono ed evitare la chiusura anticipata della procedura esecutiva. Dato che non l'ha fatto, la cauzione ex art. 587 c.p.c. deve essere trattenuta e data al creditore pignorante, unico avente diritto al riparto. |